Articolo 1 - Agricoltore
in attività e cessione di aziende
1.
Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli
16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio
2015, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato con le modalità di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del
decreto ministeriale 26 febbraio 2015.
2.
All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis.
In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione
parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è
presentata dal cedente.
2-ter.
In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima
assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso va
accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.
2-quater.
Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a
precedenti accordi tra i contraenti.».
3.
In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei
diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione
della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di
prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere
a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse
condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel
caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attività
previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del
decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere
comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e
21 del regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione della
domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione
della domanda unica nell'anno successivo.
Articolo 2 - Riserva
nazionale
1.
Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie
minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro.
2.
Ai fini dell'art. 17, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, si tiene conto del numero di
ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda unica.
3.
L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è consentito una sola volta. La
richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera
a) esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla
fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa.
4.
E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 3 una sola volta
anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla
riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di
rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della
quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine
di ottenere l'accesso.
5.
L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera
a), del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 17, comma 1, del decreto
ministeriale 26 febbraio 2015, è consentito per le superfici soggette a
programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia
scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali
superfici non si applica il limite minimo di cui al comma 1.
6.
L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere a)
e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del
decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è consentito una sola volta per la
medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art.
30, paragrafo 7, lettera a), non esclude la possibilità di presentare una
richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera
b), e viceversa.
Articolo 3 - Prati
Permanenti
1.
E' istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti di cui all'art.
4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Articolo 4 - Premi
per animali
1.
Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dagli
articoli 20, 21 e 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 coincide con l'anno
solare.
2.
Ai fini dell'ammissibilità degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi
1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici
o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a
partire dalla data di iscrizione.
3.
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai
sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
4.
Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21,
commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN).
Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato
nell'Allegato I.
5.
L'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di
cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente
nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli
funzionali latte.
6.
Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli
capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati dal richiedente e comunicati
all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della
domanda unica.
7.
Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino di cui all'art. 22 del
decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure dello sviluppo rurale
relative al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra
le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende
completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).
Articolo 5 - Misura
premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione e al settore
olio d'oliva
1.
Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i
contratti di cui all'art. 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a
cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità
organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.
Per «sistemi di qualità» di cui all'art. 27, comma 6, del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, si intendono
i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Articolo 6 - Pratiche
agricole benefiche per il clima e l'ambiente
1.
Qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non consenta il
mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, tale
impegno si intende comunque soddisfatto.
2.
L'allegato II al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 26 febbraio 2015 è sostituito dall'allegato II al presente decreto.
Articolo 7 - Domanda
unificata
1.
L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, in applicazione dell'art. 8,
comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, n. 162, definisce il modello della domanda entro il
31 ottobre 2015.
Articolo 8 - Regime
per i piccoli agricoltori
1.
Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine
di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di
aiuto, successivamente all'adesione al regime dei piccoli agricoltori di cui al
titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, la validazione del
fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per
l'ottenimento dell'aiuto.
2.
La procedura di cui al comma 1 diviene efficace a seguito dell'acquisizione del
parere della Commissione europea o della modifica del regolamento UE n.
809/2014 della Commissione europea.
Articolo 9 - Disposizioni
transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura
1.
Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo
aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel
corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od
erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od
illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2.
Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle
domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di
opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro
eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di
ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò
valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli
Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti
pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali,
gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione
dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che
siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati
legittimamente richiesti e/o erogati.
3.
Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di
opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi
diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso.
4.
Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il
proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di
controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi
precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i
controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite
richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei
termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della
costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.
5.
Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui
titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle
domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla
normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali
fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli
articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per
l'ottenimento degli aiuti.
6.
L'Organismo pagatore può, nel rispetto della normativa nazionale e europea,
scegliere forme alternative di comunicazione a quelle previste nei precedenti
commi.
7.
Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non
sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di
pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non
si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del
regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici
concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale
dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, di cui alla
premessa, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli
importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di
tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso.
Articolo 10 - Disposizioni
finali
1.L'organismo
di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013, definisce con propri provvedimenti i criteri di controllo e le
modalità operative di attuazione del presente decreto.
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