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giovedì 28 maggio 2015

Contratti di sviluppo: chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare n.39257 del 25 maggio 2015

Chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

1. Programmi di sviluppo di attività turistiche
1.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (nel seguito DM 9 dicembre 2014) in merito alle variazioni dei programmi di sviluppo, con specifico riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui all'articolo 7 del predetto DM 9 dicembre 2014, l'impresa può richiedere le agevolazioni per sostenere un programma di investimenti da realizzare nell’ambito della propria unità locale, anche nel caso in cui abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, l'azienda o il ramo d'azienda interessato dal programma proposto. A tal fine, l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni fornisce tutti gli elementi che permettono di evidenziare compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito Agenzia) circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni.

1.2. In fase istruttoria, l'Agenzia effettua le proprie valutazioni in merito a quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.

1.3. In sede di concessione delle agevolazioni il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta, fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, l’impatto occupazionale del programma agevolato deve essere valutato con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella unità locale interessata dal programma medesimo.
 
2. Programmi di sviluppo realizzati da reti di imprese
2.1. Qualora il programma di sviluppo sia presentato in forma congiunta attraverso lo strumento del contratto di rete, l’intero programma deve essere realizzato dai soggetti retisti e/o dalla rete di imprese nel caso sia dotata di soggettività giuridica. In ragione della particolare indipendenza che caratterizza gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati congiuntamente con tali organismi anche se gli stessi non fanno parte della rete di imprese.

2.2. I progetti di investimento realizzati dai soggetti retisti e/o dalla rete di imprese ai sensi dei titoli II o IV del DM 9 dicembre 2014, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III del DM 9 dicembre 2014, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore ai limiti previsti per gli investimenti del soggetto proponente dagli articoli 5, 6 e 7 del DM 9 dicembre 2014.

3. Utilizzo della riserva di cui all’articolo 8, comma 7, del DM 9 dicembre 2014
3.1. La riserva di cui all’articolo 8, comma 7, del DM9 dicembre 2014 viene costituita con i medesimi eventuali vincoli territoriali e/o settoriali della fonte finanziaria a cui si riferisce. Per accedere alla riserva tutti i soggetti richiedenti le agevolazioni del contratto di sviluppo devono risultare iscritti, al momento della domanda, nell’elenco previsto dal regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera 14 novembre 2012, n. 24075.

4. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie
4.1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), del DM 9 dicembre 2014, inerenti alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie a fronte della domanda di agevolazioni ricevuta, l’Agenzia:

a) nel caso in cui le risorse finanziarie risultino completamente impegnate a seguito della avvenuta concessione delle agevolazioni con riferimento a programmi di sviluppo presentati precedentemente, procede alla comunicazione dell’esito negativo della verifica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera d), del DM9 dicembre 2014;

b) nel caso in cui le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i programmi in corso di istruttoria, sospende le attività di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del DM 9 dicembre 2014, dandone comunicazione al soggetto proponente. Al concludersi delle singole istruttorie e perfezionata la relativa concessione delle agevolazioni, l’Agenzia provvede alla comunicazione di cui alla lettera a) ovvero, qualora residuino risorse finanziarie, riavvia le istruttorie per le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione.

5. Verifica della disponibilità degli immobili oggetto del programma agevolato
5.1 In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, derivanti principalmente dalla sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l’incertezza in ordine alla sua durata temporale, la disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento agevolato a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo non può essere attestata attraverso tale forma contrattuale.

6. Modalità di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato
6.1. Nel caso in cui le agevolazioni siano concesse nella forma del finanziamento agevolato, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo dell’agevolazione il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). A tal fine l’Agenzia predispone un sistema per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie basato su un insieme di indici di bilancio, da pubblicare nel sito internet dell’Agenzia stessa (www.invitalia.it).

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