Chiarimenti
in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei
contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014
1. Programmi di
sviluppo di attività turistiche
1.1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014 (nel seguito DM 9 dicembre 2014) in merito
alle variazioni dei programmi di sviluppo, con specifico riferimento ai
programmi di sviluppo turistico di cui all'articolo 7 del predetto DM 9
dicembre 2014, l'impresa può richiedere le agevolazioni per sostenere un
programma di investimenti da realizzare nell’ambito della propria unità locale,
anche nel caso in cui abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di
affitto, l'azienda o il ramo d'azienda interessato dal programma proposto. A
tal fine, l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni fornisce
tutti gli elementi che permettono di evidenziare compiutamente il piano
imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione
di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni
sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di
quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito Agenzia) circa le necessarie garanzie
che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse
pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni.
1.2.
In fase istruttoria, l'Agenzia effettua le proprie valutazioni in merito a
quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni
dell'operazione, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione,
alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno
soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni
e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.
1.3.
In sede di concessione delle agevolazioni il proprietario e il conduttore
sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli
impegni che la concessione comporta, fermo restando che il proprietario, unico
titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in
ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente
eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti
dal conduttore. A tale riguardo, l’impatto occupazionale del programma
agevolato deve essere valutato con riferimento a tutti i soggetti coinvolti
nella unità locale interessata dal programma medesimo.
2. Programmi di
sviluppo realizzati da reti di imprese
2.1.
Qualora il programma di sviluppo sia presentato in forma congiunta attraverso
lo strumento del contratto di rete, l’intero programma deve essere realizzato
dai soggetti retisti e/o dalla rete di imprese nel caso sia dotata di
soggettività giuridica. In ragione della particolare indipendenza che
caratterizza gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, i progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati congiuntamente con
tali organismi anche se gli stessi non fanno parte della rete di imprese.
2.2.
I progetti di investimento realizzati dai soggetti retisti e/o dalla rete di
imprese ai sensi dei titoli II o IV del DM 9 dicembre 2014, a parte eventuali
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III del DM 9
dicembre 2014, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non
inferiore ai limiti previsti per gli investimenti del soggetto proponente dagli
articoli 5, 6 e 7 del DM 9 dicembre 2014.
3. Utilizzo
della riserva di cui all’articolo 8, comma 7, del DM 9 dicembre 2014
3.1.
La riserva di cui all’articolo 8, comma 7, del DM9 dicembre 2014 viene
costituita con i medesimi eventuali vincoli territoriali e/o settoriali della
fonte finanziaria a cui si riferisce. Per accedere alla riserva tutti i
soggetti richiedenti le agevolazioni del contratto di sviluppo devono risultare
iscritti, al momento della domanda, nell’elenco previsto dal regolamento
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera 14
novembre 2012, n. 24075.
4. Verifica
della disponibilità delle risorse finanziarie
4.1.
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera a), del DM 9 dicembre 2014, inerenti alla verifica della disponibilità
delle risorse finanziarie a fronte della domanda di agevolazioni ricevuta,
l’Agenzia:
a)
nel caso in cui le risorse finanziarie risultino completamente impegnate a
seguito della avvenuta concessione delle agevolazioni con riferimento a
programmi di sviluppo presentati precedentemente, procede alla comunicazione
dell’esito negativo della verifica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, lettera d), del DM9 dicembre 2014;
b)
nel caso in cui le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora
integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno
potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i programmi in
corso di istruttoria, sospende le attività di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera b), del DM 9 dicembre 2014, dandone comunicazione al soggetto
proponente. Al concludersi delle singole istruttorie e perfezionata la relativa
concessione delle agevolazioni, l’Agenzia provvede alla comunicazione di cui
alla lettera a) ovvero, qualora residuino risorse finanziarie, riavvia le
istruttorie per le domande sospese secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
5. Verifica
della disponibilità degli immobili oggetto del programma agevolato
5.1
In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di
comodato, derivanti principalmente dalla sua natura giuridica di atto
unilaterale gratuito a cui risulta correlata l’incertezza in ordine alla sua
durata temporale, la disponibilità degli immobili oggetto del programma di
investimento agevolato a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo non
può essere attestata attraverso tale forma contrattuale.
6. Modalità di
calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato
6.1.
Nel caso in cui le agevolazioni siano concesse nella forma del finanziamento
agevolato, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo
dell’agevolazione il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal
tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla
revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
(2008/C 14/02). A tal fine l’Agenzia predispone un sistema per il calcolo del
rating delle imprese beneficiarie basato su un insieme di indici di bilancio,
da pubblicare nel sito internet dell’Agenzia stessa (www.invitalia.it).
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