La
norma istitutiva, infatti, aveva previsto che detto credito spettasse per il
solo 2014. La citata Legge di Stabilità ha reso dunque possibile la fruizione dell’emolumento in
commento anche per gli anni successivi.
Requisiti necessari
per la concessione del credito
a)
Requisiti
soggettivi - Il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari del passato (2);
b)
Limiti
di reddito e importo del credito - I contribuenti che siano titolari di un
reddito da lavoro dipendente (3), nonché i titolari di redditi assimilati a quelli
da lavoro dipendente (4) hanno diritto
al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000
euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro
nell’anno.
Se invece il
reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta
in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto
tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
2.000 euro. Anche per i prossimi anni, il credito continuerà ad essere
rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione
del reddito.
c)
Regola
per la concessione del credito - Per avere diritto al credito i titolari di
reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali
redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in
base al comma 1-bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da
lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
La Legge di Stabilità
2015 ha confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente
spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna
richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. I contribuenti che
ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono
tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è
valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.
d)
Soggetti
esclusi - Sono esclusi i titolari di redditi da pensione (5) ed i titolari
di redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della Circolare n.67/2014.
Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i
redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa. Sono
altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta
lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle
detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Prestazioni a
sostegno del reddito
Le
prestazioni a sostegno del reddito
rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, in quanto
considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai
sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R. (6).
Per
le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del
credito, l’Inps rinvia alla Circolare n.67/2014, precisando che, per le
prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del
reddito previsionale, si terrà conto
della durata teorica della
prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data
precedente se la scadenza è anteriore.
Valerio
Pollastrini
1)
–
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89 del 23 giugno 2014;
2)
–
illustrati dall’Inps nella Circolare n.67/2014, paragrafo 2 lett. a.;
3)
-
di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b);
4)
-
di cui al comma 1 dell’art.50 del T.U.I.R., già specificati dall’Inps nella
Circolare n.67/2014, paragrafo 2, lett. a;
5)
-
di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R.;
6)
-
Agenzia delle Entrate, Circolare n.326/1997;
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