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mercoledì 29 aprile 2015

Stabilizzazione del c.d.bonus di 80 euro

Nel Messaggio n.2946 del 29 aprile 2015, l’Inps, alla luce della stabilizzazione del c.d. bonus di 80 euro, introdotto dal D.L. n.66/2014 (1), ha rilasciato le istruzioni per l’attribuzione del credito d’imposta in relazione al 2015.

La norma istitutiva, infatti, aveva previsto che detto credito spettasse per il solo 2014. La citata Legge di Stabilità ha reso dunque  possibile la fruizione dell’emolumento in commento anche per gli anni successivi.

Requisiti necessari per la concessione del credito
a)     Requisiti soggettivi - Il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari del passato  (2);

b)    Limiti di reddito e importo del credito - I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente (3), nonché i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (4) hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Anche per i prossimi anni, il credito continuerà ad essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.

c)     Regola per la concessione del credito - Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano  a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
La Legge di Stabilità 2015 ha confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.

d)    Soggetti esclusi - Sono esclusi i titolari di redditi da pensione (5) ed i titolari di redditi assimilati  a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della Circolare n.67/2014. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa. Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

Prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni  a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R. (6).
Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito, l’Inps rinvia alla Circolare n.67/2014, precisando che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto  della durata  teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.

Valerio Pollastrini

1)      – convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89 del 23 giugno 2014;
2)      – illustrati dall’Inps nella Circolare n.67/2014, paragrafo 2 lett. a.;
3)      - di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b);
4)      - di cui al comma 1 dell’art.50 del T.U.I.R., già specificati dall’Inps nella Circolare n.67/2014, paragrafo 2, lett. a;
5)      - di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R.;
6)      - Agenzia delle Entrate, Circolare n.326/1997;

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