Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno chiarito, infatti, che la
responsabilità civile dell’Ente verso i soggetti danneggiati, risulta configurata
nel caso in cui un suo dipendente, nell’assolvimento delle proprie funzioni,
mantenga nei confronti di terzi una condotta illecita, cagionando loro un pregiudizio. Ciò a patto che
la suddetta condotta non sia stata imprevedibile e di natura disorganica rispetto
a quella dell’Amministrazione.
Valerio
Pollastrini
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