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sabato 11 aprile 2015

Professionisti: ipotesi di esclusione dall’Inps

Nella Circolare n.72/2015, l’Inps ha precisato che, ove svolga un’altra attività in qualche misura riconducibile a quelle riservate agli iscritti all’Albo, il professionista non deve versare la contribuzione all’Istituto Previdenziale, ma sempre alla Cassa di categoria.

L’Inps ha così risolto la questione emersa dalle verifiche incrociate con le dichiarazioni dei redditi, con riferimento ai professionisti iscritti ad Inarcassa, su cui, recentemente, ha avuto modo di  pronunciarsi anche la Corte di Cassazione.

L’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha dunque fornito i nuovi criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente competente sulla contribuzione dei liberi professionisti, nello specifico, ingegneri ed architetti.

In sostanza, l’Inps ha precisato che alla Gestione Separata debbono contribuire i professionisti che, in relazione all’altra attività svolta, estranea all’ambito professionale, sono esclusi dal versamento ad Inarcassa.

In linea di principio, pertanto, tutti i professionisti, e quindi non solo  gli ingegneri e gli architetti, ove esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,  sono obbligati alla Gestione Separata dell’Inps solo se l’esercizio dell’attività svolta non sia subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure se il reddito prodotto non risulti assoggettato alla contribuzione obbligatoria (soggettiva) presso la Cassa di previdenza della categoria di appartenenza.

Valerio Pollastrini

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