Nell’analisi,
infatti, i Cdl hanno ricordato come, ai dipendenti suddetti, in quanto esclusi dall’ambito
di applicazione dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non sia
garantita la permanenza al lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età.
Sul
punto, giova ricordare come la passata Riforma Fornero, dopo aver semplificato la disciplina previdenziale
prevedendo soltanto due trattamenti, la pensione di vecchiaia e quella
anticipata, elevando i requisiti anagrafici di accesso, abbia introdotto per la nuova pensione di
vecchiaia la c.d. flessibilità.
Nello
specifico, la Riforma ha introdotto un meccanismo premiale a beneficio di coloro
che decidano di ritardare l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima
prefissata dalla legge. In simili casi, infatti, proseguendo l'attività oltre l'età minima per
il conseguimento della pensione, i lavoratori usufruiranno di un coefficiente di trasformazione più
conveniente per la determinazione della futura prestazione.
Proprio
per garantire ai dipendenti l'effettiva possibilità di avvalersi dello
strumento della flessibilità, la riforma ha esteso la tutela della stabilità
fino al raggiungimento dei 70 anni d'età, protraendo l'efficacia dell'articolo
18 dello Statuto dei Lavoratori fino al conseguimento del predetto limite anagrafico.
Ciò
riepilogato, la Fondazione Studi dei Cdl ha dunque precisato come i lavoratori
assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, per le ragioni indicate in
premessa, risultino esclusi dall’estensione della suddetta stabilità.
Valerio
Pollastrini
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