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sabato 11 aprile 2015

Contratto a tutele crescenti senza la stabilità del raggiungimento del limite anagrafico

Una recente analisi della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha precisato che i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti saranno licenziabili prima per raggiunti limiti di età.

Nell’analisi, infatti, i Cdl hanno ricordato come, ai dipendenti suddetti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non sia garantita la permanenza al lavoro fino al compimento del settantesimo  anno di età.

Sul punto, giova ricordare come la passata Riforma Fornero,  dopo aver semplificato la disciplina previdenziale prevedendo soltanto due trattamenti, la pensione di vecchiaia e quella anticipata, elevando i requisiti anagrafici di accesso,  abbia introdotto per la nuova pensione di vecchiaia la c.d. flessibilità.

Nello specifico, la Riforma ha introdotto un meccanismo premiale a beneficio di coloro che decidano di ritardare l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prefissata dalla legge. In simili casi, infatti,  proseguendo l'attività oltre l'età minima per il conseguimento della pensione, i lavoratori usufruiranno  di un coefficiente di trasformazione più conveniente per la determinazione della futura prestazione.

Proprio per garantire ai dipendenti l'effettiva possibilità di avvalersi dello strumento della flessibilità, la riforma ha esteso la tutela della stabilità fino al raggiungimento dei 70 anni d'età, protraendo l'efficacia dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori fino al conseguimento del predetto limite anagrafico.

Ciò riepilogato, la Fondazione Studi dei Cdl ha dunque precisato come i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, per le ragioni indicate in premessa, risultino esclusi dall’estensione della suddetta stabilità.

Valerio Pollastrini

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