Sul
punto, nella sentenza n.8237 del 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha precisato
che, parimenti, tale fattispecie di recesso deve ritenersi illegittima anche
nel caso in cui le mansioni ad oggetto della prova siano equivalenti a quelle
rese precedentemente alle dipendenze di
altra società appaltatrice dell’attuale datore di lavoro recedente.
In
relazione a quest’ultima ipotesi, infatti, gli ermellini hanno osservato come
la previsione di un periodo di prova non avrebbe alcun senso, dal momento che,
all’atto dell’assunzione, si presume che il datore di lavoro abbia già avuto
modo di conoscere le attitudini professionali del dipendente.
Valerio
Pollastrini
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