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lunedì 27 aprile 2015

Nullo il patto di prova se le mansioni del lavoratore sono identiche a quelle rese in passato

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il dipendente abbia già svolto, in passato, presso lo stesso datore di lavoro le medesime mansioni, il licenziamento irrogatogli per mancato superamento del periodo di prova va ritenuto illegittimo.

Sul punto, nella sentenza n.8237 del 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, parimenti, tale fattispecie di recesso deve ritenersi illegittima anche nel caso in cui le mansioni ad oggetto della prova siano equivalenti a quelle rese precedentemente alle  dipendenze di altra società appaltatrice dell’attuale datore di lavoro recedente.

In relazione a quest’ultima ipotesi, infatti, gli ermellini hanno osservato come la previsione di un periodo di prova non avrebbe alcun senso, dal momento che, all’atto dell’assunzione, si presume che il datore di lavoro abbia già avuto modo di conoscere le attitudini professionali del dipendente.

Valerio Pollastrini

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