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mercoledì 1 aprile 2015

Operai agricoli assunti a tempo determinato per almeno tre anni: diritto all’indennità di disoccupazione

Nel Messaggio n.2239 del 30 marzo 2015, l’Inps ha precisato che i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato per almeno un triennio, in relazione ai quali le aziende abbiano avuto accesso agli incentivi previsti per l’occupazione giovanile, hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Nella premessa, l’Istituto ha ricordato che l’art.5, commi da 1 a 5, del D.L. n.91 del 24 giugno 2014 (1) prevede un incentivo per i datori di lavoro agricoli in caso di assunzione - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato - di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dei benefici suddetti, l’azienda che assuma con contratto a termine  di durata almeno triennale deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione annuale di almeno 102 giornate.

Nella Circolare n.137 del 5 novembre 2014, l’Inps era intervenuta sulla materia fornendo le istruzioni necessarie ai datori di lavoro per l’accesso all’incentivo previsto per l’assunzione di tali categorie di giovani.

Nel Messaggio in commento, l’Inps è intervenuto, invece, sulla questione se i lavoratori agricoli in argomento possano accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola, indennizzando così i periodi di contratto non lavorati - essendo quella in agricoltura un’attività caratterizzata da prestazioni discontinue.

Sul punto, esprimendo un parere concorde con quello del Ministero del Lavoro, l’Istituto ha precisato quanto segue: il trattamento di disoccupazione agricola - su istanza dell’interessato - è erogato in un’unica soluzione nell’anno successivo a quello c.d. di competenza nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi.  A tal fine, risulta  ininfluente lo status del dipendente al momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso lavorativo dello stesso nell’anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Al riguardo, l’Ente ha  sottolineato anche che, per il lavoratore agricolo, l’iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - con l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, l’attribuzione della qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate lavorative effettuate nell’anno - è costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali.

L’Istituto ha poi osservato come, stante la particolare organizzazione del lavoro in agricoltura, le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondano, di norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il dipendente agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera.

Per tale ragione sono considerate indennizzabili con la disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale, sempre che - detratte dal parametro 365 (366 se l’anno è bisestile) tutte le giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già indennizzate a titolo di altre prestazioni - residuino giornate da indennizzare.

Per concludere, l’Inps ha sottolineato che è possibile riconoscere - ai lavoratori in argomento - il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione ed in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.

Valerio Pollastrini

1)      - convertito nella Legge n.116 dell’11 agosto 2014;

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