Nella
premessa, l’Istituto ha ricordato che l’art.5, commi da 1 a 5, del D.L. n.91
del 24 giugno 2014 (1) prevede un
incentivo per i datori di lavoro agricoli in caso di assunzione - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato o determinato - di giovani di età compresa tra
i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
Ai
fini dei benefici suddetti, l’azienda che assuma con contratto a termine di durata almeno triennale deve garantire al
lavoratore un periodo di occupazione annuale di almeno 102 giornate.
Nella
Circolare n.137 del 5 novembre 2014, l’Inps era intervenuta sulla materia fornendo
le istruzioni necessarie ai datori di lavoro per l’accesso all’incentivo
previsto per l’assunzione di tali categorie di giovani.
Nel
Messaggio in commento, l’Inps è intervenuto, invece, sulla questione se i
lavoratori agricoli in argomento possano accedere ai trattamenti di
disoccupazione agricola, indennizzando così i periodi di contratto non lavorati
- essendo quella in agricoltura un’attività caratterizzata da prestazioni discontinue.
Sul
punto, esprimendo un parere concorde con quello del Ministero del Lavoro, l’Istituto
ha precisato quanto segue: il trattamento di disoccupazione agricola - su
istanza dell’interessato - è erogato in un’unica soluzione nell’anno successivo
a quello c.d. di competenza nel quale si è verificata la mancata occupazione,
indennizzando stati di disoccupazione già decorsi. A tal fine, risulta ininfluente lo status del dipendente al
momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso
lavorativo dello stesso nell’anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Al
riguardo, l’Ente ha sottolineato anche
che, per il lavoratore agricolo, l’iscrizione negli Elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli - con l’accertamento dello status di lavoratore agricolo,
l’attribuzione della qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate
lavorative effettuate nell’anno - è costitutiva del diritto alle prestazioni
previdenziali.
L’Istituto
ha poi osservato come, stante la particolare organizzazione del lavoro in
agricoltura, le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondano, di
norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso
della cui vigenza l'azienda utilizza il dipendente agricolo solo al momento in
cui si verifica il bisogno di manodopera.
Per
tale ragione sono considerate indennizzabili con la disoccupazione agricola
tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale,
sempre che - detratte dal parametro 365 (366 se l’anno è bisestile) tutte le
giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già
indennizzate a titolo di altre prestazioni - residuino giornate da
indennizzare.
Per
concludere, l’Inps ha sottolineato che è possibile riconoscere - ai lavoratori
in argomento - il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti
negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione ed in
presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.
Valerio
Pollastrini
1)
-
convertito nella Legge n.116 dell’11 agosto 2014;
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