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martedì 7 aprile 2015

Malattia e infortunio sul lavoro: la trattazione dei casi di dubbia competenza

Nella circolare n.69 del 2 aprile 2015, l’Inps ha illustrato i termini della Convenzione stipulata tra l’Istituto Previdenziale e l’Inail per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

In sostanza, detta Convenzione, che rappresenta un aggiornamento di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

Ambito di applicazione della Convenzione
La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:

-         dell’Inail, cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

-         dell’Inps, cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché  la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.

Sul punto, la Circolare in commento ha ricordato che la trattazione dei casi di patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate" esula dall’ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali.

Tali patologie, infatti, come  previsto dalla sentenza n.179 del 18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale, si configurano sempre come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.

Casi di esclusione
Nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’Inps, l’Inail provvede tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a richiedere all’Inps le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

A fronte di tale richiesta, l’Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’Inail, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Inps, l’Inail non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

Anticipazioni
L’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell’assicurato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente (comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune), avviene con modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore.

Pertanto, nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art.66 del D.P.R. n.1124/1965.  La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’Inps, previo accordo tra i due Istituti, anche con riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure, facendo salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall’Inail.

Se invece si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura  prevista dalla normativa vigente.

Valerio Pollastrini

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