In
sostanza, detta Convenzione, che rappresenta un aggiornamento di quella
sottoscritta il 25 novembre 2008, è finalizzata alla semplificazione degli
adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche
poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di
definizione dei casi di dubbia competenza.
Ambito di
applicazione della Convenzione
La
Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:
-
dell’Inail,
cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie
professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni,
nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento
lesivo come professionale;
-
dell’Inps,
cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia,
l’individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l’eventuale
integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail,
nonché la valutazione circa l’eventuale
grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da
parte dell’Inail.
Sul
punto, la Circolare in commento ha ricordato che la trattazione dei casi di
patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate" esula
dall’ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da
parte dei Collegi regionali.
Tali
patologie, infatti, come previsto dalla
sentenza n.179 del 18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale, si configurano
sempre come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca la
prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività
lavorativa svolta.
Casi di esclusione
Nei
casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la
necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale
della malattia erogata dall’Inps, l’Inail provvede tempestivamente, e comunque
entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a richiedere all’Inps le
indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.
A
fronte di tale richiesta, l’Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’Inail,
e comunque entro 10 giorni dalla
richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Inps, l’Inail non
potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.
Anticipazioni
L’anticipazione
delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per
primo la denuncia/certificato dell’assicurato, fino all’assunzione del caso da
parte dell’Istituto competente (comunque, entro i limiti del periodo massimo
indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune), avviene
con modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore.
Pertanto,
nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione economica deve essere
anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea
assoluta prevista dall’art.66 del D.P.R. n.1124/1965. La predetta misura percentuale può essere
variata su richiesta dell’Inps, previo accordo tra i due Istituti, anche con
riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure,
facendo salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie
tra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall’Inail.
Se
invece si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione economica risulta
pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
Valerio
Pollastrini
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