Ai
fini della riduzione del c.d. assegno divorzile, infatti, va considerata anche l'incidenza che possono aver avuto sul
patrimonio dell’obbligato i proventi derivanti dalla vendita della casa
familiare.
Nel
caso di specie, al termine dei giudizi del merito l’ex marito aveva ottenuto la
riduzione dell’assegno di mantenimento, in quanto, pur sussistendo uno
squilibrio patrimoniale tra le parti, aveva patito in seguito al pensionamento una
forte contrazione del proprio reddito.
Ribaltando
la decisione, la Corte di Cassazione ha chiarito che nella valutazione inerente
all’eventuale diritto del richiedente alla decurtazione dell’emolumento
suddetto andassero considerati anche i proventi derivanti dalla vendita
dell'immobile adibito a casa coniugale.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento