Nel
caso di specie, la moglie di un dipendente deceduto per un arresto cardiaco provocato
dalla puntura di una zecca contratta mentre si trovava sul posto di lavoro, si era rivolta al Giudice
affinché le venisse riconosciuta la rendita amministrativa spettante ai
superstiti.
Tuttavia,
il ricorso della donna era stato respinto sia nel primo che nel secondo grado
di giudizio.
In
particolare, la Corte di Appello aveva precisato che, nella specie, non sussistessero elementi per affermare che
il fatto fosse avvenuto nel cantiere, ovvero in aperta campagna ove l’uomo, esponendosi,
a detta della ricorrente, ad un rischio maggiore e specifico, si era recato per
una pausa fisiologica, stante la mancanza di idonei servizi igienici nel
cantiere.
La
Corte del merito aveva osservato, altresì, come, oltre al fatto che l’evento
predetto non era stato denunciato né dal lavoratore, né dal datore di lavoro,
il locale Ufficio di Igiene avesse sottoposto a disinfestazione molte zone
della città proprio in ragione della presenza di zecche, sia prima che dopo
l’evento in contestazione.
In
sostanza, sulla base delle considerazioni di cui si è detto, la Corte di Appello
aveva rigettato la domanda della ricorrente poiché aveva ritenuto che il
lavoratore fosse stato esposto ad un
rischio generico, esattamente come qualsiasi altro cittadino.
Contro
questa sentenza, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo che
il luogo ove aveva operato il marito sarebbe stato esposto ad un rischio
specifico ovvero ad un rischio aggravato, poiché l’ambiente lavorativo, infestato
da erbacce ed in prossimità di cavalli, era di particolare nocività per la
presenza di insetti che esponevano i lavoratori a gravi fattori di rischio.
La
ricorrente aveva poi precisato che la mancata denuncia da parte del marito fosse stata resa impossibile dal
decesso del medesimo, avvenuto pochi giorni dopo la puntura, mentre la mancata
denuncia del datore di lavoro sarebbe dovuta al mancato rispetto delle
prescrizioni sulla sicurezza in merito alle condizioni di salubrità ed igiene del cantiere.
Da
ultimo, la donna aveva lamentato che la Corte territoriale, attraverso la prova
per presunzioni, avrebbe potuto rinvenire la sussistenza del nesso eziologico
tra attività lavorativa ed evento, essendo il luogo di lavoro insalubre, per
via dell’assenza di presidi igienici, ed
infestato da insetti.
Investita
della questione, la Cassazione ha però confermato la decisione di Appello.
Gli
ermellini hanno ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie
professionali, il dipendente che sostiene la dipendenza dell’infermità da una
causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del
diritto, dimostrando che l’affezione denunciata sia riconducibile alle concrete
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Di
conseguenza, in assenza di rischio specifico, il nesso causale tra attività
lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte ed
ipotetiche, ma deve essere fondato su di un criterio di elevata probabilità e
non già della mera possibilità (1).
Ritenendo
che la donna non avesse fornito alcuna prova circa la riconducibilità
dell’evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità, la
Cassazione ha dunque concluso con il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
ex multis, Cass., Sentenza n.21825/2014; Cass., Sentenza n.15080/2009; Cass.,
Sentenza n.14308/2006;
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