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lunedì 27 aprile 2015

Infortuni sul lavoro - Puntura di zecca – Sussistenza

Nella sentenza n.6933 del 7 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che anche la puntura di una zecca può costituire un infortunio sul lavoro, a patto, però, che venga dimostrato il nesso causale tra l’evento e l’attività svolta per conto dell’azienda.

Nel caso di specie, la moglie di un dipendente deceduto per un arresto cardiaco provocato dalla puntura di una zecca contratta mentre si trovava  sul posto di lavoro, si era rivolta al Giudice affinché le venisse riconosciuta la rendita amministrativa spettante ai superstiti.

Tuttavia, il ricorso della donna era stato respinto sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

In particolare, la Corte di Appello aveva precisato che, nella specie,  non sussistessero elementi per affermare che il fatto fosse avvenuto nel cantiere, ovvero in aperta campagna ove l’uomo, esponendosi, a detta della ricorrente, ad un rischio maggiore e specifico, si era recato per una pausa fisiologica, stante la mancanza di idonei servizi igienici nel cantiere.

La Corte del merito aveva osservato, altresì, come, oltre al fatto che l’evento predetto non era stato denunciato né dal lavoratore, né dal datore di lavoro, il locale Ufficio di Igiene avesse sottoposto a disinfestazione molte zone della città proprio in ragione della presenza di zecche, sia prima che dopo l’evento in contestazione.

In sostanza, sulla base delle considerazioni di cui si è detto, la Corte di Appello aveva rigettato la domanda della ricorrente poiché aveva ritenuto che il lavoratore fosse stato esposto ad un rischio generico, esattamente come qualsiasi altro cittadino. 

Contro questa sentenza, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il luogo ove aveva operato il marito sarebbe stato esposto ad un rischio specifico ovvero ad un rischio aggravato, poiché l’ambiente lavorativo, infestato da erbacce ed in prossimità di cavalli, era di particolare nocività per la presenza di insetti che esponevano i lavoratori a gravi fattori di rischio.

La ricorrente aveva poi precisato che la mancata denuncia da parte  del marito fosse stata resa impossibile dal decesso del medesimo, avvenuto pochi giorni dopo la puntura, mentre la mancata denuncia del datore di lavoro sarebbe dovuta al mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza in merito alle  condizioni di salubrità ed igiene del cantiere.

Da ultimo, la donna aveva lamentato che la Corte territoriale, attraverso la prova per presunzioni, avrebbe potuto rinvenire la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento, essendo il luogo di lavoro insalubre, per via dell’assenza di presidi igienici,  ed infestato da insetti.

Investita della questione, la Cassazione ha però confermato la decisione di Appello.

Gli ermellini hanno ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostiene la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando che l’affezione denunciata sia riconducibile alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Di conseguenza, in assenza di rischio specifico, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte ed ipotetiche, ma deve essere fondato su di un criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità (1).

Ritenendo che la donna non avesse fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell’evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità, la Cassazione ha dunque concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      - ex multis, Cass., Sentenza n.21825/2014; Cass., Sentenza n.15080/2009; Cass., Sentenza n.14308/2006;

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