Nel
caso di specie, il lavoratore era stato investito da un carico di pietre mentre
stava svolgendo la propria prestazione all’interno di un frantoio.
Nella
propria difesa, il datore di lavoro aveva sostenuto che l’evento sarebbe stato
provocato dalla condotta imprudente tenuta dal dipendente. Tuttavia, l’istruttoria
espletata nei giudizi del merito aveva palesato l’inadeguatezza dei presidi
antinfortunistici approntati dall’azienda. L’unica prescrizione sulla sicurezza,
infatti, risultava costituita dal semplice divieto verbale, tra l’altro non esclusivo,
di introdursi nella tramoggia.
Investita
della questione, la Cassazione ha confermato la responsabilità datoriale,
precisando che l’imprenditore, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza
preposte a garantire l’incolumità dei propri dipendenti, deve, altresì,
provvedere all'integrale attuazione
delle medesime, attraverso la predisposizione di specifici controlli, ovvero
l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti.
Sul
punto, gli ermellini hanno poi sottolineato che le prescrizioni sulla sicurezza
sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla
sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza o
imprudenza dello stesso.
In
sostanza, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solamente
nel caso in cui la condotta del dipendente, dalla quale sia scaturito l’infortunio,
presenti i caratteri dell'abnormità,
dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e
alle direttive ricevute.
Valerio
Pollastrini
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