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mercoledì 1 aprile 2015

Infortuni sul lavoro: la condotta imprudente non esclude la responsabilità datoriale

Nella sentenza n.4879 dell'11 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente può essere esclusa unicamente nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da una condotta del lavoratore connotata dai caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto alle procedure aziendali e alle direttive ricevute.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato investito da un carico di pietre mentre stava svolgendo la propria prestazione all’interno di un frantoio.

Nella propria difesa, il datore di lavoro aveva sostenuto che l’evento sarebbe stato provocato dalla condotta imprudente tenuta dal dipendente. Tuttavia, l’istruttoria espletata nei giudizi del merito aveva palesato l’inadeguatezza dei presidi antinfortunistici approntati dall’azienda. L’unica prescrizione sulla sicurezza, infatti, risultava costituita dal semplice divieto verbale, tra l’altro non esclusivo, di introdursi nella  tramoggia.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato la responsabilità datoriale, precisando che l’imprenditore, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza preposte a garantire l’incolumità dei propri dipendenti, deve, altresì, provvedere  all'integrale attuazione delle medesime, attraverso la predisposizione di specifici controlli, ovvero l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti.

Sul punto, gli ermellini hanno poi sottolineato che le prescrizioni sulla sicurezza sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza o imprudenza dello stesso.

In sostanza, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solamente nel caso in cui la condotta del dipendente, dalla quale sia scaturito l’infortunio,  presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

Valerio Pollastrini

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