PREMESSA E
QUADRO NORMATIVO
Il D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015 (1), recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di
indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata.
In particolare, l’art.15 ha istituito,
in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una
nuova indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione.
Disciplina della
DIS-COLL
Destinatari - Sono
destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti
in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi
di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Requisiti - L’indennità
DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a)
siano,
al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (2);
b)
possano
fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio
dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento (accredito contributivo di tre mensilità);
c)
possano
fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal
lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata
pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla
metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione
(requisito contributivo/reddituale).
Stato
di disoccupazione: Quanto al requisito di cui alla lettera a) - stato di
disoccupazione – si precisa che (3) lo status di disoccupato deve essere
comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente
in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica
certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa.
Nei casi di presentazione di una domanda
di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata
direttamente all’INPS (4).
La disciplina di cui al richiamato
articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione
DIS-COLL, lo "stato di disoccupazione" che il lavoratore interessato
deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione. Pertanto,
analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI - la categoria
di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda
di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei
servizi competenti.
Accredito
contributivo di tre mensilità: Il lavoratore con contratto di collaborazione di
cui all’art.15 del richiamato decreto legislativo deve possedere altresì, ai
fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione
nella Gestione Separata presso l’INPS.
Il periodo di osservazione per
l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno solare
precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di
cessazione.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data
31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del
requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data
di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione
del rapporto di collaborazione).
Nell’arco temporale come sopra
individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di
contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.
Per
la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle
prestazioni (5).
Requisito
contributivo/reddituale: per l’accesso alla indennità DIS-COLL il
collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve
fare valere - nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione
del rapporto di collaborazione - un mese di contribuzione versata o, in
alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e
che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà
diritto all’accredito di un mese di contribuzione (6).
Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per
il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad €
1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02,
importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo
mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il
rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo
ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).
Base di calcolo
e misura -
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali
risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno solare in
cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente,
diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi",
ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
Esclusivamente ai fini del calcolo della
misura e della durata della prestazione, per "mesi di contribuzione o
frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del
rapporto di collaborazione (7). Pertanto, il reddito imponibile ai fini
previdenziali - che rappresenta la base di calcolo della prestazione - dovrà
essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla
durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come
sopra individuato, anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione
dal lavoro e anno solare precedente.
Ai fini della determinazione della base
di calcolo e della misura della prestazione è dunque possibile prendere a
riferimento anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai
"mesi di contribuzione" - non potrebbero essere oggetto di computo.
L’indennità, rapportata al reddito medio
mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito
medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno
2015, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile
sia superiore al predetto importo, la misura della DISCOLL è pari al 75 per
cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25
per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo
di 1.195 euro.
L’indennità DIS-COLL non può in ogni
caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015,
annualmente rivalutato.
La indennità DIS-COLL si riduce in
misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto
mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Durata della
prestazione - L’indennità DIS-COLL è corrisposta
mensilmente " ... per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione accreditati ..." nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno
solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai soli fini della durata, non sono
computati i "periodi contributivi" che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione.
Anche per la durata della prestazione,
analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si
prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di
collaborazione (8). Pertanto
l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà
dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di
collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare
precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai soli fini della durata, non sono
computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di
precedente DIS-COLL.
La durata massima della indennità
DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
Esempio1
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della
durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000
euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta
ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della
determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al
rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata
del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione
mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582
( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il
quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
Esempio 2
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della
durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000
euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In
detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini
della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso
legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi,
di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La
prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25%
della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad €
3.792,50.
Si precisa che in caso di fruizione
parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione
di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo - in occasione di una
nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad
erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di
lavoro.
Analogamente, ipotizzando nel secondo
caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo - in
occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno
già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno
computati 2 mesi di lavoro.
Per i periodi di fruizione della
prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Presentazione
della domanda e decorrenza della prestazione - Per la fruizione
dell’indennità DIS-COLL i lavoratori devono presentare apposita domanda
all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di
decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di
collaborazione.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL
spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del
rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora
la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL
spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di evento di maternità o di
degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di
collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la
presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo
di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.
Nel caso di evento di maternità o di
degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data
di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della
domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità
o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del
predetto evento, per la parte residua.
Esempio in merito alla tutela della maternità: data
di cessazione del rapporto di collaborazione 31/05/2015 - inizio maternità
1/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il
termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il
termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
Nei casi di evento di maternità o di
degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è
stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera
indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità
o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata
successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma
comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno
successivo alla presentazione della domanda.
Gli eventi di malattia (9) insorti durante
il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo
nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non
determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della
domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità
DIS-COLL (10).
In relazione all’immediata entrata in
vigore della disciplina dell’istituto in argomento, al fine di consentire
comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa
liquidazione della prestazione, fino alla data del 11 maggio 2015 entro la
quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la
domanda di DIS-COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che
da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito
modulo disponibile nel sito www.inps.it. all’interno della Sezione
"Moduli" e poi sezione "Prestazioni a sostegno del reddito"
o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui
indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione " Le sedi INPS"
- Ricerca Testuale - Nome Sede Inps o Comune di Residenza".
Fino alla data del 11 maggio 2015 non
sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact
Center.
Esclusivamente al fine di gestire
adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la
data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare,
il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL
decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la
prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di
cessazione dal lavoro.
I
collaboratori a progetto accedono fino
al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti
i requisiti richiesti per detta indennità.
Pertanto
le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una
Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di
pubblicazione della presente Circolare per le quali la cessazione del lavoro si
sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL. La relativa
prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di
cessazione dal lavoro.
Condizionalità - L’erogazione
della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai Centri per l’Impiego (11).
I Centri per l’Impiego - competenti
all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della
conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro -
comunicano all’INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati
percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive (12) le cause di
decadenza dalla prestazione DIS-COLL connesse alle attività di competenza dei
Centri medesimi.
I lavoratori potranno rilasciare
direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(DID) al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, qualora non
abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi
personalmente presso il Centro per l’Impiego.
Nuova attività
lavorativa:
Contratto
di lavoro subordinato:
In caso in cui il beneficiario
dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di
durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio
sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di
sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
In caso in cui il beneficiario
dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di
durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.
Lavoro
autonomo:
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che
intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale
o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve
comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio
dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della
domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.
Qualora il reddito dichiarato sia
inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80
per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data
di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Nel caso in cui, nel corso del periodo
di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di
dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova
dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito
precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione;
si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova
dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle
quote già eventualmente recuperate.
La riduzione della prestazione, come
sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a
presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31
marzo dell’anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione
dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL
percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
In attesa del completamento della
riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità
DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la
prestazione - in caso di svolgimento di lavoro autonomo - sarà ridotta di un
importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo
intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il
periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario della indennità DIS-COLL
è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio
dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era
preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito
derivante dalla predetta attività.
IL PASSAGGIO
DALLA INDENNITA’ UNA TANTUM ALLA DIS-COLL
I collaboratori a progetto accedono fino
al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti
i requisiti richiesti per detta indennità dal D.lgs. n. 22 del 2015. Al
riguardo si precisa, infatti, che i collaboratori che nell’anno 2014 hanno
maturato tre mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS trovano
tutela attraverso la DIS-COLL, in quanto il requisito minimo di tre mesi di
contribuzione (13) andrà ricercato
nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell’evento di
cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015.
Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Al
riguardo si precisa che i collaboratori a progetto i quali nell’anno 2013
soddisfano sia il requisito dei due mesi di disoccupazione, sia il requisito
dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell’arco temporale
01.01.2014 - 31.12.2014 il requisito dell’accredito di un numero di mensilità
non inferiore ad uno (14) potranno
beneficiare della indennità una tantum, qualora abbiano presentato apposita
domanda entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato
il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel
mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015.
DECADENZA
Il beneficiario decade dall’indennità,
con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito
elencati:
a)
perdita
dello stato di disoccupazione;
b)
non
regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi
di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (15);
c)
nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque
giorni;
d)
inizio
di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività
parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni,
dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla
predetta attività;
e)
raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f)
acquisizione
del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non
opti per l’indennità DIS-COLL (16).
REGIME FISCALE
L’indennità di disoccupazione erogata ai
soggetti con rapporto di collaborazione coordinata è considerata (17) reddito
imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e,
pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria (18).
L’Istituto, in qualità di sostituto
d’imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL in questione, le ritenute IRPEF e
rilascerà la certificazione fiscale (mod.CU).
L’Istituto, inoltre, provvederà qualora
richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il
conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
RICORSI
Competente a decidere i ricorsi
amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di
indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale (19).
Il ricorso va presentato entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
-
online
(tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura
disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, seguendo il
percorso: servizi online - per tipologia di utente - cittadino - ricorsi
online;
-
tramite
i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici
offerti agli stessi.
EVENTI DI
DISOCCUPAZIONE DELL’ANNO 2013
Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
Ai collaboratori che hanno presentato in
tempo utile (entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno
maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione
separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio
2015) la domanda di indennità una tantum (20) per
i periodi di disoccupazione riferiti all’anno 2013 e che possono fare valere
nel medesimo anno 2013 almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata
presso l’INPS e nell’anno 2014 almeno un mese di contribuzione nella predetta
Gestione, sarà erogata la predetta indennità una tantum applicando la
disciplina prevista dalla Legge n.92/2012.
Valerio
Pollastrini
1)
-
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2015;
2)
-
ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.181 del 21 aprile 2000 (stato
di disoccupazione);
3)
-
ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.181/2000;
4)
–
secondo quanto disposto dall’art.4, comma 38, della Legge n.92 del 28 giugno
2012;
5)
-
di cui all’art.2116 del Codice Civile;
6)
–
Art.15, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015;
7)
-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota del 21 aprile 2015;
8)
-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota del 21 aprile 2015;
9)
-
di cui all’articolo 1, comma 788, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006;
10) – Inps, Circolare
n.76 del 16 aprile 2007;
11) - di cui
all’art.1, comma 2 lett. g), del decreto legislativo n.181/2000;
12) - di cui all’art.8
del D.L. n.76/2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99/2013;
13) - introdotto
dall’art.15, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015;
14) - art.1, comma
51 lett. d), e) c), del D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015;
15) - ai sensi
dell’art.1, comma 2 lett. g), del D.lgs. n.181/2000;
16) – si richiama: Inps, Circolare n.138/2011;
17) - ai sensi del
comma 2, art.6 del Tuir;
18) - ai sensi dell’art.23 del DPR n.600/73;
19) - di cui
all’art.2, comma 26, della Legge n.335/1995;
20) - ai sensi
dell’art.2, commi 51-56, della Legge n.92/2012;
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