In
particolare, il Ministero ha precisato che,
per quanto di competenza, la Direzione territoriale del lavoro valuterà
positivamente l’istanza di conversione sopraindicata avanzata dal lavoratore
stagionale al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti
condizioni:
-
aver
svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a mesi tre, a
prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il
nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale
condizione sarà verificata d'ufficio da parte della DTL tramite il riscontro,
sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti
contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel
periodo considerato;
-
congruità
delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l'instaurazione
del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua
capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle
informazioni contenute nel Modello Q). Tali precisazioni verranno inoltrate,
per opportuna conoscenza, anche a tutte le Direzione territoriali del lavoro al
fine di evitare posizioni diverse sul territorio.
Valerio
Pollastrini
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