In
particolare, l’istante aveva chiesto se l’espressione “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si
riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di
appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.
Nella
premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che la norma predetta (1) individua un regime di responsabilità solidale
tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente
ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori
impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite
di due anni dalla sua cessazione.
Come
detto, tale disciplina fa salve le diverse disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica
della regolarità complessiva degli appalti”.
In
proposito, l’art.9, comma 1, del D.L. n.76/2013
(2) ha successivamente specificato che le
eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti
retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in
relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (3).
Ciò
premesso, il Ministero ha evidenziato
che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i
lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore
– e, pertanto, appare conforme alla ratio
della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere
disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.
Nell’ambito
di tali contratti, dunque, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno
individuare “metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”,
adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore,
degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti, senza limitarsi
a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai
datori di lavori.
Valerio
Pollastrini
1)
- come modificata dall’art.4, comma 31, della
Legge n.92/2012;
2)
-
convertito dalla Legge n.99/2013;
3)
-
cfr. Ministero del Lavoro, Circolare n.35/2013;
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