-
rapporto
in regime di monocommittenza;
-
possesso,
nell’anno precedente, di un reddito complessivo lordo assoggettato ad
imposizione fiscale non superiore a 20mila euro;
-
accreditamento,
nell’anno precedente, di almeno quattro mensilità (tre mensilità nel periodo
transitorio 2013 – 2015) e di almeno una mensilità nell’anno di riferimento presso
la gestione separata;
-
periodo
di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.
Sul
punto è giunta in questi giorni una importante precisazione del Ministero del
Lavoro che, autorizzando l'Inps a modificare il criterio di calcolo dell'una
tantum per gli anni 2012 e 2013, ha disposto che l’indennità predetta debba
essere riconosciuta anche a fronte di contributi previdenziali sufficienti a
coprire l’intero anno precedente, come se il collaboratore avesse sempre
lavorato.
Recependo
l’invito ministeriale, l’Inps ha quindi diramato il Messaggio n.2516/2015, nel
quale ha annunciato che l’Istituto provvederà, in autotutela, a liquidare l’indennità anche ai collaboratori
che, in possesso dei requisiti suddetti, abbiano ricevuto il rigetto della
domanda.
Valerio
Pollastrini
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