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sabato 25 aprile 2015

Collaboratori a progetto: più agevole l’accesso all’indennità una tantum

Come è noto,  l’articolo 2, comma 51, della Legge n.92/2012 richiede, ai fini della concessione dell’indennità di disoccupazione ai collaboratori a progetto, la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

-         rapporto in regime di monocommittenza;

-         possesso, nell’anno precedente, di un reddito complessivo lordo assoggettato ad imposizione fiscale non superiore a 20mila euro;

-         accreditamento, nell’anno precedente, di almeno quattro mensilità (tre mensilità nel periodo transitorio 2013 – 2015) e di almeno una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata;

-         periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.

Sul punto è giunta in questi giorni una importante precisazione del Ministero del Lavoro che, autorizzando l'Inps a modificare il criterio di calcolo dell'una tantum per gli anni 2012 e 2013, ha disposto che l’indennità predetta debba essere riconosciuta anche a fronte di contributi previdenziali sufficienti a coprire l’intero anno precedente, come se il collaboratore avesse sempre lavorato.

Recependo l’invito ministeriale, l’Inps ha quindi diramato il Messaggio n.2516/2015, nel quale ha annunciato che l’Istituto provvederà, in autotutela,  a liquidare l’indennità anche ai collaboratori che, in possesso dei requisiti suddetti, abbiano ricevuto il rigetto della domanda.

Valerio Pollastrini

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