Al
riguardo, l’Ente interpellato ha premesso come, per la risoluzione del quesito,
occorra muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art.2116 c.c., ai
sensi del quale “le prestazioni indicate
nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni
di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di
assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è
responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La
norma in esame, al fine di garantire il diritto soggettivo del lavoratore
all’integrità contributiva, sancisce, dunque, il c.d. principio di automaticità
delle prestazioni previdenziali, in forza del quale quest’ultime sono dovute,
non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma, altresì, per
le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo, anche
nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal
datore di lavoro.
In
proposito, il Ministero ha ricordato come, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il principio menzionato troverebbe applicazione
esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito
riferimento normativo al “prestatore di
lavoro” e, pertanto, non si estenderebbe alla categoria dei lavoratori
autonomi tout court, come, ad esempio,
i liberi professionisti, che, in quanto soggetti passivi dell’obbligazione
contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del
proprio inadempimento.
Del
resto, nella sentenza n.374/1997, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’automaticità delle prestazioni, “logico corollario della finalità di
protezione sociale”, costituisce “una
fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere
il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli
obblighi contributivi”.
Ciò
premesso, l’Ente interpellato ha risposto al quesito precisando come il
principio in esame non possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti
familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di
impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro
subordinato.
Valerio
Pollastrini
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