Alla luce di queste modifiche, si
riepiloga l’intera disciplina del contratto part-time, comprensiva delle disposizioni
contenute nei richiamati decreti legislativi.
Definizione del
part-time - In
linea generale, quello a tempo parziale è un contratto nel quale le parti
configurano una prestazione di lavoro subordinato con un orario inferiore rispetto a quello previsto nei
rapporti full-time.
Il contratto part-time, il cui obbligo di redazione nella
forma scritta è previsto ai fini della prova, deve contenere la puntuale
indicazione della durata della prestazione, nonché della collocazione temporale
dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Le tipologie di part-time sono le
seguenti:
-
Orizzontale:
orario ridotto rispetto a quello previsto per il tempo pieno;
-
Verticale:
orario pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
-
Misto:
combinazione tra le prime due tipologie.
Lavoro
supplementare e lavoro straordinario – La prestazione supplementare, quella resa,
cioè, oltre l’orario concordato a livello individuale, è ammessa solo per i
part-time orizzontali e, ove non prevista e regolamentata dal Ccnl, richiede,
necessariamente, il consenso del lavoratore.
Sul punto, occorre segnalare una novità.
Se l’attuale normativa prevede che il dipendente assunto con contratto
part-time possa svolgere le prestazioni supplementari fino al limite dell’orario previsto per il
tempo pieno, lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie
contrattuali dispone espressamente che il datore di lavoro può “richiedere al lavoratore lo svolgimento di
prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di
lavoro settimanali concordate”.
Per quanto riguarda, invece, la
regolamentazione del lavoro straordinario, vale a dire quello reso oltre le 40
ore settimanali, non sono previste novità. Anche in futuro, pertanto, lo
straordinario continuerà ad essere ammesso solo per le forme di part-time
verticale e misto.
Clausole
flessibili ed elastiche - Nel rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi, le parti possono concordare,
per iscritto, clausole flessibili inerenti alla variazione della ripartizione
temporale della prestazione.
Nelle tipologie contrattuali verticale e
misto, invece, le parti possono stabilire, sempre per iscritto, anche le clausole
elastiche, che consentono di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa.
Anche su entrambe le clausole predette
si registrano delle novità. Il decreto demanda alla contrattazione collettiva
la regolamentazione:
-
di
condizioni e modalità per la modifica,
da parte del datore di lavoro, della collocazione temporale della prestazione;
-
di
condizioni e modalità per la variazione
in aumento della durata della prestazione;
-
dei
limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione
lavorativa;
-
di
condizioni e modalità per l’eliminazione o la modifica, a richiesta del
lavoratore, delle clausole flessibili ed elastiche.
Fatto salvo quanto eventualmente
previsto dalle parti sociali, l’utilizzo delle clausole elastiche e flessibili
da parte del datore di lavoro richiede due giorni lavorativi di preavviso ed il
diritto, in favore del dipendente, a specifiche compensazioni.
Tuttavia, ed è questa la novità, qualora
il contratto collettivo nazionale di riferimento non regolamenti le clausole
flessibili, quest’ultime dovranno essere
concordate dinnanzi alle Commissioni di Certificazione di cui all’art.76
del D.Lgs. n. 276/2003. In ogni caso, ove non regolamentata dal C.C.N.L., la
variazione non potrà superare il 25% dell’orario originariamente pattuito fra
le parti.
Retribuzione – A parità di
inquadramento, il trattamento economico del dipendente assunto con contratto
part-time non può essere inferiore a quello dei lavoratori a tempo pieno,
tenuto conto della riparametrazione corrispondente all’orario ridotto.
Nel part-time verticale, tuttavia, viene
ammessa una regolamentazione differente, rispetto ai rapporti full-time, per
quanto riguarda la durata del periodo di prova e di quella per la conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia od infortunio del dipendente.
In relazione al compenso dovuto per il
lavoro supplementare, il legislatore consente alla contrattazione nazionale di prefissare una maggiore
percentuale retributiva. Gli stessi contratti nazionali, inoltre, possono
stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari, sia sugli
istituti retributivi indiretti che per quelli differiti, sia determinata
convenzionalmente, mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di prestazione supplementare.
In ogni caso, qualora il contratto non regolamenti il
compenso previsto per il lavoro
supplementare, la norma fissa una maggiorazione del 15% sulla retribuzione
oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Stesso discorso, vale anche per le clausole
flessibili ed elastiche e, pertanto, nel silenzio della contrattazione
collettiva, il lavoratore avrà diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%, comprensiva dell’incidenza
della retribuzione sugli istituti indiretti e differiti.
Trasformazione
del rapporto –
Le nuove disposizioni introducono, per i neo-genitori, la possibilità di
richiedere, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto
da full-time a part-time. Tuttavia, il legislatore ha fissato dei limiti all’esercizio
dell’opzione suddetta. La trasformazione del rapporto, infatti, potrà essere chiesta
solamente una volta ed entro il limite temporale dei primi 12 anni di vita del bambino previsti
per la fruizione del congedo parentale. In simili casi, la trasformazione del
rapporto potrà comportare una riduzione massima di orario pari al 50%.
Un’altra novità di rilievo è quella che
consente ai dipendenti affetti da
patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti,
comportanti una ridotta capacità lavorativa, di richiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno
in part-time orizzontale o verticale. Successivamente, sempre a richiesta del
lavoratore, sarà possibile convertire il
rapporto nuovamente a tempo pieno.
I dipendenti full-time, inoltre, avranno
diritto di precedenza sulle eventuali trasformazioni del contratto in part-time
anche nei casi seguenti:
-
patologie
oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
-
una totale e permanente inabilità lavorativa
di una persona convivente, bisognosa di continua assistenza, a cui sia stata
riconosciuta un’invalidità del 100%;
-
figlio convivente di età non superiore a 13 anni
o figlio convivente portatore di
handicap.
Occorre poi precisare che, in ogni caso,
i lavoratori full-time, a cui sia stato convertito il rapporto in part-time, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
con contratto a tempo pieno aventi ad oggetto le stesse mansioni o quelle ad esse
equivalenti.
Da ultimo, va sottolineato che il rifiuto
del lavoratore di passare da tempo pieno a tempo parziale o di concordare una
variazione dell’orario non costituisce valido motivo di licenziamento.
Obbligazioni a
carico del datore di lavoro - In caso di trasformazione in part-time
di un contratto full-time, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione ai dipendenti delle
unità produttive site nello stesso comune, anche mediante un’informativa
affissa nei locali dell’impresa in luogo
accessibile a tutti.
Sanzioni – Su istanza del
dipendente, nel caso in cui, nel corso di una causa di lavoro, venga accertata
la mancata pattuizione scritta del part-time, il Giudice dichiara la sussistenza
fra le parti, in via retroattiva, di un rapporto a tempo pieno. In simili casi,
per le prestazioni effettuate prima
della pronuncia giudiziale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente all’orario
effettivamente svolto.
Il Giudice, inoltre, dichiarerà la
sussistenza di un rapporto full-time anche nel caso in cui nel contratto part-time non sia stata specificata
la durata della prestazione lavorativa. Tuttavia, ove l’omissione riguardi
solamente la ripartizione temporale dell’orario, questa potrà essere stabilita
direttamente dal Giudice, tenuto conto delle responsabilità familiari del
dipendente interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa e delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla sentenza, in entrambi i casi il ricorrente ha diritto,
oltre alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un
risarcimento del danno.
Parimenti, un risarcimento del danno è
previsto anche nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni e/o le
modalità configurate nelle clausole flessibili ed elastiche.
Quantificazione
degli assegni per il nucleo familiare – Per i part-time con orario settimanale non inferiore alle 24 ore l’assegno familiare spetta in misura intera. A
tal fine, il lavoratore ha la possibilità di cumulare le ore di prestazione
rese nell’ambito di contemporanei diversi rapporti a tempo parziale.
Ove l’orario lavorativo risulti inferiore
alla soglia sopra indicata, al dipendente spettano tanti assegni giornalieri quante
sono le giornate di prestazione effettiva, indipendentemente dal numero delle ore lavorate nella giornata.
Congedo per le
donne vittime di violenza – Lo schema di decreto legislativo preposto alla
tutela e ad una migliore conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
ha introdotto, in favore delle donne vittime di violenza di genere, il diritto alla
trasformazione in part-time del rapporto a tempo pieno.
Nello specifico, le destinatarie della
norma sono le dipendenti inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali
del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui
all’art.5-bis del D.L. n.93 del 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.119
del 15 ottobre 2013.
Anche in questo caso, il contratto
convertito in part-time, verticale od orizzontale, dovrà essere nuovamente trasformato, a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Valerio
Pollastrini
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