Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


giovedì 5 marzo 2015

Licenziamento del dirigente per ragioni immotivate o pretestuose

Nella sentenza n.3121 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dirigente per la celata intenzione di sostituirlo con altro lavoratore di maggiore fiducia.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, confermando sul punto la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato ad un dirigente e, conseguentemente, aveva condannato  il datore di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare di cui all’art.19 del C.C.N.L in favore del dipendente, in misura superiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che il recesso datoriale – pacificamente non originato da addebiti nei confronti del dirigente, né da ragioni inerenti alla sua inidoneità alle funzioni o al raggiungimento degli obiettivi assegnati – era stato motivato sulla base di un’esigenza di riorganizzazione aziendale e di riduzione dei costi del personale.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria era stato accertato  che, in realtà, il recesso non era l’ineludibile epilogo di una riorganizzazione e riduzione dei costi del personale (tanto che al lavoratore non era mai stata neppure proposta una decurtazione del compenso per il futuro), bensì il solo  coronamento di un progetto ideato dal presidente dell’Associazione di estromettere il dipendente dal vertice della struttura e di sostituirlo con un uomo di sua fiducia.
Avverso tale sentenza, il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando il Giudice dell’appello per la prevalenza attribuita, quale causa del recesso, alla mancanza di sintonia con il lavoratore, rispetto all’esigenza, pur riscontrata, del contenimento dei costi.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza predetta.
Sul punto, gli ermellini hanno rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, per la configurazione di questo particolare  rapporto di lavoro, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art.1 della Legge n.604/1966,  potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro (1).
In sostanza, il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art.41 della Costituzione (2). Ciò, tuttavia, presuppone pur sempre che il licenziamento rechi motivazione coerente e sia fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, che escludano l’arbitrarietà del recesso.
In altri termini, il recesso deve pur sempre ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive, operando sempre il principio di buona fede e correttezza (3)  quale limite al potere datoriale di recesso; per altro verso, la libertà di iniziativa economica non e’ in grado ex se di offrire copertura a licenziamenti immotivati o pretestuosi.
Nella specie, la corte territoriale aveva accertato che le reali ragioni del licenziamento non erano in alcun modo  riconducibili ad una riorganizzazione, ne’ ad una riduzione dei costi del personale.
Queste, in sostanza, le considerazioni in base alle quali la Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., Sentenza n.6110 del 17 marzo 2014; Cass., Sentenza n.15496 dell’ 11 giugno 2008;
2)      – Cass., Sentenza n.3628 dell’08 marzo 2012; Cass., Sentenza n.21748 del 22 ottobre 2010;
3)      – di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.;

Nessun commento:

Posta un commento