Nella
sentenza n.4174 del 2 marzo 2015, la Corte di Cassazione, ricordando che il
mobbing si configura nella condotta persecutoria posta in essere nei confronti
del dipendente, ha escluso la sussistenza di un simile reato nel caso in cui il
lavoratore venga adibito all’esecuzione di una pluralità di incarichi e alla sostituzione
dei colleghi assenti.
Nella
pronuncia in commento, in sostanza, la Suprema Corte ha ribadito che, in
relazione al mobbing, ai fini risarcitori il lavoratore deve provare di aver
subito atti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute.
Valerio
Pollastrini
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