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sabato 7 marzo 2015

Pluralità di incarichi e sostituzione del colleghi: il mobbing non sussiste

Nella sentenza n.4174 del 2 marzo 2015, la Corte di Cassazione, ricordando che il mobbing si configura nella condotta persecutoria posta in essere nei confronti del dipendente, ha escluso la sussistenza di un simile reato nel caso in cui il lavoratore venga adibito all’esecuzione di una pluralità di incarichi e alla sostituzione dei colleghi assenti.

Nella pronuncia in commento, in sostanza, la Suprema Corte ha ribadito che, in relazione al mobbing, ai fini risarcitori il lavoratore deve provare di aver subito atti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute.

Valerio Pollastrini

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