Sul piano legale, il diritto allo studio
dei dipendente è stato disciplinato per la prima volta dall’art.10 dello
Statuto dei Lavoratori.
Successivamente, l’art.5 della Legge
n.53/2000 ha introdotto i c.d. congedi per la formazione, aggiungendo, così, il
possibile godimento di un periodo formativo non retribuito ai permessi orari predetti.
Nella maggior parte dei casi, la
disciplina destinata ai lavoratori studenti risulta applicabile solamente ai dipendenti
a tempo indeterminato. Tuttavia, la
Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità di questa discriminazione,
creando un importante precedente giuridico.
La disciplina
legale
Art.10 dello
Statuto dei lavoratori - “I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro
potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio
dei diritti di cui al primo e secondo comma.”
Art.5 della
Legge n.53/2000 - “1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio
1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Per “congedo
per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il
periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro
e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di
lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può
differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I
contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale
facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore
può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.”
Permessi studio
I destinatari - Possono fruire
dei permessi studio tutti i lavoratori studenti iscritti e che frequentano
regolari corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. La disposizione
dello Statuto si applica, inoltre, anche a coloro che frequentano corsi di
formazione professionale.
Quando è
possibile utilizzarli - I permessi studio possono essere utilizzati
esclusivamente per la frequenza dei corsi. La giurisprudenza, infatti, ha
chiarito che la concessione dei permessi
studio è finalizzata alla partecipazione al corso, ad esempio universitario, ma
non allo studio necessario per la preparazione dell’esame.
La durata - L’ammontare dei
permessi studio viene stabilita dai singoli contratti collettivi nazionali, ma
è ormai prassi consolidata quella di concedere 150 ore di permesso in un
determinato periodo di tempo, generalmente un triennio.
Se il titolo di studio che il lavoratore
vuole conseguire è quello della scuola dell’obbligo, le ore possono aumentare
fino a 250.
Altre
agevolazioni per gli studenti lavoratori - Sono inoltre previsti dei
permessi giornalieri per sostenere i singoli esami.
La
contrattazione collettiva
In
aggiunta alle disposizioni sancite dalle norme di legge, l’esercizio del diritto allo studio dei
lavoratori viene regolamentato in maniera compiuta dai singoli contratti
collettivi.
A
titolo esemplificativo, si riporta quanto disposto in proposito per il comparto
del Commercio e per quello delle aziende artigiane del settore Grafica ed
Editoria.
Contratto
Collettivo Nazionale del Commercio
Chi può
richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio - “Al fine di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi
retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio
compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici
costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base
alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonchè corsi regolari di studio per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento
di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da
università pubbliche o private legalmente riconosciute.”
Come si
calcolano i permessi - “I lavoratori
potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in
un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti
dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a
decorrere dal l° ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al
decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale
data. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono
usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non
dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al
precedente comma.
Nelle aziende
che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque
riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
In ogni unità
produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere
comunque garantito lo svolgimento della normale attività.”
Permessi per
sostenere gli esami – “Ai lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e
che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di
permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni
retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.
I permessi di
cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione
ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni
altro idoneo mezzo di prova).”
Chi può
richiedere i congedi per la formazione - “In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per
formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita
la disciplina seguente.
Ferme restando
le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro
anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera
vita lavorativa.”
Quando spettano
i congedi per la formazione - “Per
“congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento
della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.”
Durante il periodo
di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro - “Durante il periodo di congedo per la
formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia
data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del
congedo medesimo.”
Limiti alla
concessione - “Ferma restando la compatibilità dei congedi
con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che
contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente
disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con
arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.
Nelle aziende
che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il
datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei
lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della
presentazione delle domande.”
Presentazione
della richiesta di congedo - “Le
richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei
lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4
anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno:
- 30
giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni
- 60 giorni per i
congedi di durata superiore a 5 giorni.
L’impresa
fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento,
ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti
eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di
particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni
dal ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere
definite dalla contrattazione aziendale.”
Contratto
Collettivo Nazionale Grafica ed Editoria Aziende Artigiane
Diritto allo
studio – “Al fine di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le
imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici legalmente riconosciuti.
Tale norma si
applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli
apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore
retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci)
ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore
potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 (centocinquanta) ore
in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale
il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a
quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno
contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la
contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori
nelle aziende da 11 a 22 dipendenti.
In ogni caso il
lavoratore dovrà presentare domanda scritta all' impresa almeno un mese prima
dell' inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata, l' istituto
organizzatore e, successivamente, i certificati di frequenza mensile con l'
indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui
il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito
l' ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui
le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario,
il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge
e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo”.
Lavoratori
studenti – “In quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciuto
o comunque abilitato al rilascio di titoli legati allo studio, saranno immessi,
su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione degli esami.
I lavoratori
studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d' esame hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di
esame.
A richiesta
dell' azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni
necessarie all' esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Ai giovani
apprendisti che, in accordo col datore di lavoro, frequenteranno e
conseguentemente documenteranno la partecipazione a corsi professionali in
scuole riconosciute da Enti pubblici statali, regionali o locali, saranno
concessi permessi utili alla frequenza e saranno retribuiti regolarmente”.
Valerio
Pollastrini
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