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sabato 7 marzo 2015

Licenziamento per riorganizzazione aziendale - Limiti – Ripartizione dell’onere della prova

Nella sentenza n.4460 del 5 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in caso di licenziamento per riorganizzazione aziendale, l’onere di provare la concreta esigenza delle ragioni addotte per il recesso ricade sul datore di lavoro.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice intesa all'annullamento del licenziamento intimatole il 7 febbraio 2005, alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. In Tribunale, infatti, non aveva ravvisato la sussistenza del motivo oggettivo di recesso, ossia le ragioni di riorganizzazione aziendale addotte dalla datrice di lavoro.

Successivamente, questa decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale aveva osservato che le mansioni già assegnate alla donna, di addetta al centralino ed alla ricezione, non erano state soppresse, bensì affidate ad altri lavoratori assunti successivamente al suo licenziamento.

La Corte del merito, inoltre, aveva precisato che l’azienda non era stata in grado di provare l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni del suo medesimo profilo contrattuale, come quelle di addetto alla contabilità, operatore acquisti, addetto spedizioni, addetto al settore personale oppure all’infermeria.

Di contro, il giudice dell’appello aveva riscontrato, invece, che la datrice di lavoro aveva effettuato alcune nuove assunzioni di personale rientrante nel profilo impiegatizio.

Dall’istruttoria era poi stato accertato che le difficoltà economiche idonee a giustificare il licenziamento erano emerse con la redazione del bilancio del 2005 e, dunque,  non potevano risultare evidenti il 7 febbraio dello stesso anno.  Anzi, nei mesi immediatamente successivi al recesso erano stati assunti due impiegati dello stesso livello dell’originaria ricorrente ed uno di livello inferiore.

Avverso questa sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe rinvenuto all'interno del materiale di causa fatti che la parte non aveva rappresentato, pur essendo gravata dall'onere di indicare i posti di lavoro esistenti in azienda e a lei assegnabili onde evitare il licenziamento per motivo oggettivo.

Il datore di lavoro, inoltre, aveva censurato l’impugnata sentenza prospettando ancora un erronea ripartizione dell'onere della prova circa la non utilizzabilità della dipendente licenziata.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le predette doglianze, in relazione alle quali, gli ermellini hanno ricordato come, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che abbia intimato un licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva riguarda da un lato la concreta esistenza di quelle ragioni e, dall'altro lato, l’impossibilità di utilizzare il dipendente estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita (1).

Nonostante il lavoratore possa indicare il posto alternativo a lui assegnabile o allegare circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, ciò non vale ad invertire l'onere della prova (2), né impedisce al giudice di trovare elementi probatori utili nel materiale ritualmente versato in atti.

In base alle considerazioni di cui si è detto, la Cassazione ha concluso disponendo il rigetto del ricorso, confermando, così, quanto stabilito dalla Corte territoriale in relazione all’illegittimità del recesso.

Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.1941 del 24 marzo 1984; Cass., Sentenza n.583 del 22 gennaio 1987; Cass., Sentenza n.4688 del 27 aprile 1991;
2)      - Cass., Sentenza n.8254 del 7 luglio 1992;

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