Nel caso di specie, ad oggetto del recesso era stata
posta, tra l’altro, l’aggressione verbale del dipendente ai danni del supervisore.
La Corte di Appello di Roma, però, confermando la
decisione resa dal Tribunale, aveva disposto l’annullamento del licenziamento.
In particolare, la Corte territoriale aveva
ridimensionato l’accaduto, in quanto, nel corso dell’istruttoria lo stesso
superiore aveva ammesso che, in realtà, nella discussione intercorsa con il
lavoratore non vi era stata alcuna aggressione verbale, ma solo dei toni aspri.
Secondo il giudice dell’appello, pertanto, la gravità
della condotta predetta non poteva giustificare il licenziamento del
dipendente.
Si tratta di una motivazione che la Cassazione ha
ritenuto valida ed esaustiva e, dunque, idonea a giustificare l’annullamento
del recesso disposto dalla Corte di Appello.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento