Nella pronuncia in commento, infatti,
gli ermellini hanno ribadito che la normativa sull’equa riparazione per le
lungaggini delle cause (1) non può essere
estesa all’ambito fiscale.
In sostanza, poiché la tutela in oggetto è limitata solamente agli ambiti del civile e
del penale, la materia tributaria ne risulta esclusa, salvo che nei casi seguenti:
-
qualora
le cause riguardanti sanzioni tributarie siano, per il loro carattere
afflittivo, assimilabili alle sanzioni penali, quindi alternative ad una
sanzione penale, ovvero ad una sanzione che, in caso di mancato adempimento,
sia commutabile in una misura detentiva;
-
qualora
le cause, pur di competenza della giurisdizione tributaria, siano riconducibili
alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non
investano la determinazione del tributo ma solo alcuni aspetti consequenziali,
oppure richieste di rimborso di somme, riconducibili all’area delle
obbligazioni privatistiche.
In relazione alla seconda ipotesi, la Cassazione ha precisato che in questa
fattispecie “non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il
privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è
accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito,
ma in base all’esistenza o meno del potere impositivo”.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Legge n.89/2001;
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