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domenica 15 marzo 2015

Controversie tributarie escluse dall’equa riparazione sui ritardi

Nella sentenza n.4282/2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ove la controversia riguardi la materia tributaria, in caso eccessiva durata del processo il contribuente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno ribadito che la normativa sull’equa riparazione per le lungaggini delle cause (1) non può essere estesa all’ambito fiscale.
In sostanza, poiché  la tutela in oggetto  è limitata solamente agli ambiti del civile e del penale, la materia tributaria ne risulta esclusa, salvo che nei casi seguenti:

-         qualora le cause riguardanti sanzioni tributarie siano, per il loro carattere afflittivo, assimilabili alle sanzioni penali, quindi alternative ad una sanzione penale, ovvero ad una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva;
-         qualora le cause, pur di competenza della giurisdizione tributaria, siano riconducibili alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo alcuni aspetti consequenziali, oppure richieste di rimborso di somme, riconducibili all’area delle obbligazioni privatistiche.

In relazione alla seconda ipotesi,  la Cassazione ha precisato che in questa fattispecie  non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all’esistenza o meno del potere impositivo”.

Valerio Pollastrini

1)      - Legge n.89/2001;

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