In base alle norme dello schema di
decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio,
infatti, i datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2015 procederanno all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone
titolari di partita IVA potranno beneficiare dell'estinzione delle violazioni
previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e
fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro
pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Nei casi predetti, tuttavia, la non
punibilità sarà subordinata al rispetto delle due condizioni seguenti:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni
dovranno aver sottoscritto, con riferimento a tutte le possibili pretese
riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti
transattivi dinnanzi al Giudice o presso la Commissione di conciliazione della
Dpl;
b) nei dodici mesi successivi alla
stabilizzazione, i datori di lavoro non dovranno recedere dal rapporto di
lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo.
La possibilità di avvalersi di questa
sanatoria costituisce un’opportunità non da poco per le aziende. Il decreto in
commento, infatti, ha previsto che dal
1° gennaio 2016 “ai rapporti di
collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro” si applicherà la disciplina per il lavoro dipendente.
Nel corso del videoforum è stato chiesto
se, in relazione alla disposizione appena richiamata, la locuzione “esclusivamente personali” debba essere intesa
nel senso che essa escluda la subordinazione nel caso in cui il prestatore si
avvalga di apporto altrui.
A tale proposito, i tecnici del Ministero
hanno chiarito che “la norma non stabilisce
chi è subordinato o autonomo” ma è preposta unicamente “a delimitare le ipotesi in cui va certamente
applicata la disciplina del rapporto di subordinazione unitamente agli altri
requisiti previsti”.
In sostanza, la conversione della collaborazione
in rapporto dipendente avverrà in caso di concomitanza di tutti gli altri
consueti indici presuntivi della subordinazione.
Valerio
Pollastrini
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