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martedì 24 marzo 2015

Aspi e Mini-Aspi in unica soluzione: i chiarimenti dell’Inps

Nella Circolare n.62 del 19 marzo 2015, l’Inps ha fornito alcuni  chiarimenti in merito all’anticipazione in unica soluzione dei trattamenti di disoccupazione ASpI e mini-ASpI per sostenere un’attività di lavoro autonomo.

La Legge n.92/2012 ha previsto, infatti, che il lavoratore avente diritto alle suddette indennità possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi  non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa, oppure per ampliare un’attività già avviata durante il periodo di lavoro subordinato.

Nel Decreto n.73380/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha regolamentato  le condizioni, i limiti e le modalità di fruizione dell’indennità in argomento.

In particolare, il Decreto ha previsto che per gli anni 2013-2014-2015 le domande di anticipo ASpI o mini-ASpI dovessero essere accettate nel limite di 20 milioni di euro annui messi a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Nella Circolare in commento, l’Inps ha inteso porre fine ad una sistematica erronea lettura ed interpretazione di detto istituto. Fino ad ora, infatti, la domanda di anticipazione ASpI e mini-ASpI è stata trattata in maniera del tutto speculare rispetto alla domanda di disoccupazione. Per tale ragione, le sedi territoriali dell’Inps ritenevano obbligatorio l’invio entro 30 giorni, da parte del richiedente, oltre che dei documenti attestanti la nuova attività (es. iscrizione ad un albo, iscrizione camera di commercio ecc.), anche del reddito presunto dalla stessa.

Alla luce della lettura sistematica della normativa di riferimento, l’Inps ha chiarito ora che quest’ultima comunicazione non va richiesta per la fruizione anticipata delle prestazioni di disoccupazione.

In sostanza, l’Ente ha precisato che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto a quello della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.

In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art.2, comma 19, e dal relativo Decreto attuativo n.73380 del 29 marzo 2013 – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.

L’anticipazione dell’ASpI o della mini-ASpI, pertanto, non sarà più considerata un sostegno al reddito del disoccupato, ma un contributo finanziario per l’apertura e lo sviluppo della nuova attività.

Di conseguenza, l’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente – non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.

Alla luce di questa nuova interpretazione, pertanto, le sedi periferiche sono tenute ad accettare le domande di anticipo, laddove vi siano i requisiti sia per la corresponsione dell’indennità che i requisiti di autoimprenditorialità, a prescindere dal reddito presunto dalla nuova attività, quindi non sarà più obbligatorio per il contribuente inviare il famoso ASpI-com per comunicare il reddito presunto.

Discorso diverso vale per chi aveva già una partita IVA prima di essere licenziato, in questo caso, contestualmente alla domanda di ASpI o mini-ASpI o comunque entro 30 giorni dalla domanda, si dovrà dichiarare all’Inps il reddito presunto da questa attività, ma solo al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione.

Valerio Pollastrini

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