In
particolare, l’istante aveva richiesto il parere del Ministero in merito alla
applicabilità dell’art.20, comma 2, del D.Lgs. n.375/1993, secondo il quale “le agevolazioni contributive previste dalla
legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti collettivi territoriali
ivi previsti”.
In
sostanza, la questione è incentrata sulla disposizione dell’art.1, commi 1175 e
1176, della Legge n.296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Al
riguardo, l’Ente interpellato, dopo aver ricordato che, con specifico
riferimento al settore agricolo, i benefici riconosciuti dal D.Lgs. n.375/1993 sono
subordinati alla applicazione dei “contratti
collettivi nazionali di categoria, ovvero dei contratti collettivi territoriali
ivi previsti”, ha precisato che, in relazione a tale disposizione non può
tuttavia non incidere anche la successiva Legge n.296/2006.
Ciò
che va evidenziato, infatti, è l’individuazione, da parte della legge del
2006, di quali contratti collettivi applicare, ossia di quelli “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”. Tale elemento, sebbene contenuto in una disposizione successiva
a quella del 1993 e sebbene sia di carattere generale, appare di assoluto
rilievo, dal momento che introduce nell’ordinamento il principio secondo cui
solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione
collettiva in questione sono “meritevoli”
di godere di benefici “normativi e contributivi”.
Ciò
premesso e tenuto conto che già la legislazione del 1993 aveva introdotto,
quale condizione necessaria per il godimento delle agevolazioni contributive
ivi previste, il rispetto della contrattazione collettiva, il Ministero ha
chiarito che una valutazione complessiva
del quadro ordinamentale impone di interpretare tale legislazione nel senso che
detta contrattazione è quella promanante dalle organizzazioni sindacali e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Valerio
Pollastrini
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