Nel
Messaggio n.604 del 26 gennaio 2015, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in
merito all’indennità economica prevista (1), in caso di chiusura definitiva dell’azienda, in
favore degli esercenti, in qualità di titolari o coadiuvanti, attività
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, ovvero su aree pubbliche.
La
misura della predetta indennità corrisponde all’importo del trattamento minimo di
pensione, pari, per il 2015, a 501,89 €, e verrà corrisposta mensilmente sino
alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.
Nella
nota, l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla platea dei
destinatari del beneficio in commento, per la visione dei quali si rimanda alla
lettura integrale del Messaggio:
INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n.604
Indennizzi per cessazione attività commerciale art.
19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490,
della legge n. 147 del 2013 - Chiarimenti su: 1. Istruttoria delle domande di
proroga; 2. Destinatari dell’indennizzo - rettifica parziale p. 1.1 del
messaggio n. 4832 del 2014; 3. Trattamenti pensionistici incompatibili con la
concessione dell’indennizzo
1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PROROGA
In merito
all’istruttoria delle domande in oggetto, si ricorda che destinatari della
proroga fino alle nuove età pensionabili della c.d. legge Monti-Fornero sono
gli indennizzi concessi ai sensi del previgente art. 19 ter della legge n. 2
del 2009 la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile, è
intervenuta dopo il 1° gennaio 2012 e che le sedi erano già state autorizzate a
prorogare fino ad un massimo di 18 mesi purché i richiedenti fossero in
possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini,
del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione
commercianti (vedi messaggi n. 219 del 04.01.2013, n. 1183 del 21.01.2013 e n.
9656 del 13.06.2013).
Ai fini della
concessione della proroga in argomento è necessario che le sedi verifichino che
il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di
61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento
pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di
lavoro dipendente o autonomo (vedi punto 2 del messaggio n. 4832 del 2014).
1.1 Particolarità se i richiedenti la proroga sono
soggetti beneficiari di salvaguardia pensionistica.
In deroga alle
istruzioni di cui sopra, nelle ipotesi in cui, al momento della proroga
dell’indennizzo di cui alla legge n. 147 del 2013, il soggetto richiedente
risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso a
pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti previgenti l’entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011, è possibile concedere la proroga dell’indennizzo fino
alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette
disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata
all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso
della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia
in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le
regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Al riguardo si
precisa che alcune disposizioni di salvaguardia prevedono espressamente che la
decorrenza dei trattamenti pensionistici oggetto delle predette disposizioni
non possa essere anteriore ad una certa data (per es. art. 11-bis della legge
n. 124 del 2013 - c.d. quarta salvaguardia - art. 1, comma 195, della legge n.
147 del 2013 - c.d. quinta salvaguardia - art. 2, comma 3, della legge n. 147
del 2014 - c.d. sesta salvaguardia). In tali casi, laddove il soggetto abbia
maturato i previgenti requisiti anagrafici e contributivi con apertura della
relativa finestra prima della data prevista dalla legge, la proroga
dell’indennizzo deve essere concessa fino alla prima decorrenza teorica utile
dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in salvaguardia.
Quanto sopra
tenuto conto che, in base all’attuale orientamento ministeriale, la ratio della
proroga è quella di tutelare i soggetti privi di altra tutela previdenziale e i
soggetti in argomento, risultati beneficiari delle disposizioni di
salvaguardia, possono potenzialmente godere di una tutela previdenziale alla
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico in salvaguardia.
1.2 Competenza del Comitato esercenti attività
commerciali a decidere sul rigetto della proroga dell’indennizzo.
Diverse Sedi
hanno chiesto indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’istruttoria
delle domande di proroga dell’indennizzo presentate ai sensi dell’articolo 19
ter della legge n. 147 del 2013 (ndr articolo 19-ter del decreto legge n. 185
del 2008) per le quali si ritiene di non poter procedere all’ accoglimento.
Al riguardo si
comunica che per l’istruttoria delle richieste di proroga le Sedi dovranno
seguire un iter procedurale analogo a quello seguito per le domande di
indennizzo. Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n.
159 del 16 dicembre 2004.
Le Sedi
competenti per territorio dovranno provvedere all’istruttoria delle domande di
proroga e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, dovranno provvedere
direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento ed a porre in pagamento
i ratei di indennizzo dovuti dal momento della sospensione del trattamento.
Le domande per
le quali, invece, l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono
essere inoltrate al predetto Comitato amministratore il quale assume, in via definitiva,
i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.
Le Sedi, per
ogni richiesta di proroga, analogamente a quanto si verifica per le domande di
indennizzo, dovranno trasmettere, tramite il consueto canale postale, alla
Direzione Centrale Pensioni:
- una scheda istruttoria redatta secondo il facsimile allegato (allegato 1) da riprodurre localmente, debitamente compilata, datata, firmata con firma leggibile e con una sintetica indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della proroga;
- copia della domanda di proroga pervenuta cartacea o in via telematica (salvo nei casi in cui la sede abbia proceduto d’ufficio al riesame dell’indennizzo sospeso);
- copia della documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della suddetta scheda istruttoria e che sono alla base del rigetto (l’estratto contributivo, il Gapne web da cui risulti l’eventuale titolarità di trattamento pensionistico o certificazione da cui risulti diritto alla salvaguardia, nonché la documentazione da cui risulti lo svolgimento di attività lavorativa al momento della proroga).
Nell’ipotesi in
cui la Sede, abbia emesso un provvedimento di rigetto in merito alla
concessione della proroga, quest’ultimo dovrà essere annullato in autotutela
per vizio di competenza e tutta la documentazione, come sopra elencata, inviata
al Comitato.
Eventuali
ricorsi amministrativi presentati dagli interessati avverso i provvedimenti di
rigetto emessi dalle Sedi dovranno essere considerati nulli in quanto
presentati avverso la decisione assunta da un organo non competente.
La circostanza
dovrà essere prontamente segnalata ai ricorrenti e, contestualmente, dovrà
essere loro comunicato che la domanda è stata trasmessa al competente Comitato
per la decisione definitiva.
Le sedi
regionali avranno cura di adottare iniziative finalizzate a verificare che le
istruzioni fornite con il presente messaggio vengano correttamente applicate.
2.CHIARIMENTI SU DESTINATARI DELL’INDENNIZZO -
RETTIFICA PUNTO 1.1 DEL MESSAGGIO 4832 DEL 2014.
A parziale
rettifica del messaggio 4832 del 2014 si comunica che la lettera a) del punto
1.1 "Destinatari" va così sostituita :"coloro che maturano i
requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207
del 1996 nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2016".
Tanto premesso,
si ribadisce che l’indennizzo di cui all’articolo 19-ter della legge n. 2 del
2009 (ndr articolo 19-ter del decreto legge n. 185 del 2008) modificato dalla
legge n. 147 del 2013 è concesso ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.
Possono,
peraltro, presentare domanda ai sensi della disposizione andata in vigore dal
1.1.2014, anche coloro che avevano maturato il diritto all’indennizzo ai sensi
del previgente articolo 19-ter, nel periodo 1.1.2009 - 31 dicembre 2011 e che
non hanno presentato la relativa domanda o è stata loro rigettata perché
presentata oltre il termine di scadenza del 31.1.2012.
3.TRATTAMENTI PENSIONISTICI INCOMPATIBILI CON LA
CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO.
Particolarità per i beneficiari di salvaguardia.
Ad integrazione
delle istruzioni fornite con messaggio n. 7384 del 2014 si chiarisce che
l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda
risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di
qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato.
La concessione
dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente
abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora
presentato la relativa domanda.
Analogamente a
quanto previsto per la proroga, nelle ipotesi in cui al momento della domanda
di indennizzo il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle
disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di vecchiaia in base
ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l’indennizzo può
essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in
applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella
certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che
i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di
pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della
finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei
trattamenti pensionistici.
Nelle ipotesi in
cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di
salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà
essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età
pensionabile anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di
anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento
dell’indennizzo.
Valerio
Pollastrini
1)
– ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.207/1996;
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