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mercoledì 14 gennaio 2015

Temporanea impossibilità della prestazione: illegittimo il licenziamento

Nella sentenza n.26115 dello scorso 11 dicembre, la Corte di Cassazione, in considerazione della  intervenuta temporanea impossibilità della prestazione, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il caso di specie è quello che ha riguardato il conducente di  un’azienda di trasporti pubblici che,  arrestato dai Carabinieri nell'ambito di un processo per omicidio colposo, era stato licenziato dopo un’assenza dal servizio protrattasi  per oltre cinque giorni.

Impugnato il recesso, l’uomo aveva convenuto in giudizio l’azienda, sostenendo di essere stato impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa.

In accoglimento della domanda proposta dal dipendente, il Tribunale di Brescia aveva disposto la sua reintegrazione in servizio, decisione confermata, successivamente, anche dalla Corte di Appello.

Investita della questione, la Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale, ritenendo che le giornate di assenza del lavoratore fossero riconducibili alla impossibilità di svolgere le prestazioni, a seguito del suo arresto.

Sul punto, del resto,  la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che un provvedimento restrittivo della libertà personale, quale causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, dia luogo al meccanismo legale della sospensione del rapporto fino al momento della cessazione dell'impedimento, salvo che l'azienda non riesca a dimostrare  il venir meno del suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale.

Valerio Pollastrini

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