Nel caso
di specie, la Corte di Appello di Ancona aveva confermato la decisione con la quale
il Tribunale di Macerata aveva rigettato la domanda di un lavoratore, intesa alla dichiarazione di nullità del patto
di prova per indeterminazione delle mansioni affidate, nonché di inefficacia
dell'atto di recesso, emesso dall’azienda senza la previa esecuzione della
prova e per motivo illecito.
In
particolare, la Corte del merito aveva osservato che il patto di prova
risultava sufficientemente determinato attraverso il rinvio al contratto
collettivo, con l'indicazione della prima categoria di operaio generico.
Sul
punto, il giudice dell’appello aveva ritenuto irrilevante il fatto che
l'avviamento fosse stato richiesto dalla società al competente ufficio
amministrativo per un operaio verniciatore, giacché questa richiesta non
incideva sulla validità del contratto individuale di lavoro successivamente
concluso.
Inoltre,
seppure il lavoratore fosse stato all'inizio assegnato alla superiore mansione
di verniciatore, questa assegnazione non aveva alterato sostanzialmente
l'oggetto complessivo della prestazione pattuita e, comunque, non aveva
influito sul giudizio negativo, espresso dalla datrice soltanto con riferimento alle mansioni di
caricamento di pezzi su un carrello e di trasporto degli stessi presso le postazioni
dei verniciatori, ossia con riferimento ai compiti originariamente pattuiti di
operaio generico.
Che poi
il reale motivo del recesso fosse illecito non era stato né specificato né
provato dal lavoratore, avendo la datrice fatto riferimento a grossolani errori
di disattenzione, ossia ad un difetto di diligenza minima, esigibile anche dal
lavoratore fisicamente svantaggiato, quale il ricorrente.
Si tratta
di considerazioni condivise appieno dalla Corte di Cassazione che, investita della
questione, ha ricordato come il semplice riferimento alla categoria prevista
nel contratto collettivo sia un elemento sufficiente a ritenere valida l’apposizione
del patto di prova.
Gli
ermellini, inoltre, hanno osservato che la possibilità di assegnazione a
profili diversi comporta una miglior tutela del lavoratore, che trova maggiori
opportunità di utilizzazione in azienda, specie se affetto da una minorazione
di salute.
Valerio
Pollastrini
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