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giovedì 1 gennaio 2015

Non vi è mobbing nell’adibizione del lavoratore a mansioni diverse

Nella sentenza n.27239 del 22 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha escluso che l’adibizione del dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto possa integrare una condotta mobbizzante, a patto che le stesse non siano dequalificanti.

Il caso di specie è quello che ha riguardato  la dipendente di un’impresa alberghiera che, assunta per occuparsi dell’amministrazione di un nuovo hotel, era stata inizialmente adibita a mansioni diverse, visto lo slittamento dell’apertura della struttura.

La donna era stata licenziata perché, dopo essere stata riassegnata alle originali mansioni, si  era rifiutata  di sottostare gerarchicamente al direttore amministrativo, nel frattempo assunto dalla società.

Impugnato il recesso, la donna aveva  convenuto in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la reintegrazione in servizio ed il risarcimento del danno da mobbing.

Nel rigettarne la domanda, la Corte di Appello di Roma aveva osservato che il  rifiuto della lavoratrice di sottostare al neoassunto direttore  fosse ingiustificato e, dunque, sufficiente a legittimarne  il licenziamento per giusta causa, atteso che le diverse mansioni rientravano, in ogni caso, tra quelle di carattere amministrativo.

In particolare, il giudice dell’appello aveva motivato la propria decisione affermando che  il potere del datore di lavoro di organizzare l’attività produttiva determina, inevitabilmente, l’illegittimità del rifiuto del singolo dipendente di attenersi alla struttura gerarchica configurata dal primo.

Detta pronuncia è stata confermata in pieno dalla Cassazione, che, investita della questione, ha ribadito la sussistenza, in capo al  datore di lavoro, del diritto di organizzare la propria attività e,  conseguentemente, di mutare le mansioni dei dipendenti.

Riguardo alla supposta condotta mobbizzante, gli ermellini hanno precisato, infine, che, nella vicenda in commento, l’assegnazione delle diverse mansioni risultava giustificata  dalla mancata apertura dell’hotel, circostanza utile ad escludere il carattere dequalificante della nuova assegnazione.

Valerio Pollastrini

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