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martedì 20 gennaio 2015

Lo sgravio Renzi non richiede l’incremento occupazionale

L’art.1, comma 118, della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una riduzione triennale del carico contributivo delle aziende, in relazione alle nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato.

Beneficiari del provvedimento sono  i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza, compresi quelli agricoli, per i quali, tuttavia, il comma 119 ha previsto alcune limitazioni.

In questi giorni si è posto il dubbio se detto esonero   abbia natura di “agevolazione contributiva”, oppure rappresenti una riduzione strutturale del costo del lavoro per la tipologia contrattuale di riferimento, seppure per un limitato periodo di tempo.

Si tratta di una differenza sostanziale, in quanto, qualora l’intervento normativo rientrasse nell’alveo delle agevolazioni contributive, le aziende sarebbero costrette a rispettare ulteriori condizioni rispetto a quelle poste dalla manovra, quali la regolarità contributiva, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il rispetto dei principi fissati dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge n.92/2012.

Questi ultimi, in particolare, stabiliscono che tutte le tipologie di  incentivo all'assunzione non spettano:

-         se  l'assunzione   costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o dalla contrattazione collettiva;

-          se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

-         per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione telematica  obbligatoria inerente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

A questo proposto, il nuovo beneficio introdotto dalla Legge di Stabilità, sia nell’estensione generalizzata della riduzione contributiva, che nell’utilizzo del termine “esonero”, in luogo di altre locuzioni più identificative di una agevolazione, porterebbe ad escludere che si tratti di un’agevolazione contributiva, in senso proprio, che, come detto, imporrebbe alle aziende il rispetto dei vincoli sopra richiamati.

Una problematica ulteriore, inoltre, è quella  relativa alla connessione tra il provvedimento in commento ed i dettami comunitari.

Sul punto, giova premettere, che in quanto generalizzato su tutto il territorio nazionale e privo di criteri selettivi, il beneficio appare compatibile con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il cui Art.107 dispone espressamente: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Parimenti, la mancanza di un criterio selettivo di imprese o di produzioni sembrerebbe escludere il nuovo beneficio anche dal campo di applicazione del Regolamento Comunitario n.651/2014 e, dunque, si ritiene che non trovino applicazione le condizioni fissate dall’Unione Europea relative alla soglia massima del 50% dei costi salariali sostenuti durante i 12 mesi successivi all'assunzione e, soprattutto, quello  dell’aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata (criterio ULA), rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Per completezza di esposizione, appare utile rilevare che tutte le conclusioni appena espresse trovano conferma nell’interpretazione recentemente fornita dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare n.1 del 7 gennaio 2015.

Tuttavia, prima di poter giudicare chiusa la questione, è necessario attendere gli eventuali chiarimenti ministeriali.

Valerio Pollastrini

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