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venerdì 9 gennaio 2015

Legittimo il licenziamento per aver inviato a terzi la documentazione aziendale riservata

Nella sentenza n.57  dell’8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla legittimità del recesso intimato ad un lavoratore per le violazioni  commesse ai danni dell’impresa presso la quale era stato distaccato.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per giusta causa al termine di un periodo di distacco presso un’altra azienda, nella quale  era stato demandato a svolgere l’attività di gestione di patrimoni mobiliari affidati dai risparmiatori alla distaccante società datrice di lavoro.

In particolare, il dipendente era stato licenziato per aver ripetutamente violato le disposizioni della società distaccataria in tema di trattamento dei dati riservati, con conseguente lesione degli obblighi di fedeltà.

Impugnato il recesso, l’uomo aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro. Tuttavia, sia il Tribunale del primo grado che la Corte di Appello di Milano ne avevano rigettato il ricorso.

Nella premessa, la Corte territoriale aveva riferito che al termine del distacco, su segnalazione  della distaccataria,  la società datrice di lavoro aveva immediatamente contestato al ricorrente l'indebita diffusione presso terzi del materiale della  effettiva utilizzatrice delle sue prestazioni, mediante utilizzo, non consentito, della posta elettronica aziendale, con violazione degli obblighi di obbedienza, riservatezza e fedeltà.

Tra le motivazioni del recesso, inoltre, il datore di lavoro aveva incluso anche il rischio di dover risarcire eventuali danni alla società distaccataria, a cui risultava esposto a seguito della condotta del dipendente.

La Corte del merito aveva poi escluso che  la sentenza passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto dalla società distaccataria al fine di ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno, potesse assumere  rilevanza nella valutazione della legittimità del licenziamento.

A questo proposito, infatti, il giudice dell’appello aveva rilevato  che la società datrice di lavoro non aveva preso parte a tale giudizio  e che, in ogni caso, gli stessi fatti, oggetto di quella causa, erano suscettibili di una diversa valutazione da parte del datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto proseguire il rapporto con il dipendente confidando nella sua correttezza, atteso l’intenso vincolo fiduciario richiesto nel settore bancario.

Dopo aver valutato le formali e generiche giustificazioni rese dal lavoratore, la Corte territoriale aveva quindi ritenuto che gli addebiti mossigli fossero  più che sufficienti a motivare il suo licenziamento per giusta causa.

Avverso questa sentenza il dipendente aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando l’affermazione della Corte del merito secondo la quale il precedente giudicato intercorso con l’impresa distaccataria non poteva assumere rilevanza nel caso di specie.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondata la predetta censura, confermando la decisione con cui  la Corte territoriale aveva escluso che sui fatti di cui è causa si fosse formato un giudicato opponibile al datore di lavoro.

Con altro motivo di ricorso, il lavoratore aveva poi contestato  l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza in relazione al carattere confidenziale e segreto dei dati inviati mediante posta elettronica ad una società terza.

Anche questa doglianza, tuttavia, è stata ritenuta infondata dagli ermellini, che, in proposito, hanno sottolineato come la Corte di Appello, al termine dell’istruttoria, valutate appieno le deposizioni testimoniali e la documentazione agli atti, aveva concluso per la sussistenza di un’indebita trasmissione all’esterno di dati riservati mediante l’utilizzo della posta elettronica aziendale ed in presenza di un esplicito divieto di utilizzo di detto strumento per trasmettere a soggetti esterni alla società "documenti riservati o comunque documenti aziendali", formulando un giudizio immune da vizi.

Per tutte le suddette considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il  ricorso, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali, liquidate in  100,00 € per esborsi,  4.500,00 € per compensi professionali, oltre IVA, CP e 15% per spese generali a favore di ciascuna delle società resistenti.

Valerio Pollastrini

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