Nella
sentenza n.1025 del 21 Gennaio 2015, la
Suprema Corte ha precisato, inoltre, come le parti possano prefissare una clausola negoziale di risoluzione
alternativa a patto che ammetta la prova contraria. Tali ipotesi, invero,
non configurerebbero delle dimissioni manifestate per facta concludentia, le quali,
come è noto, presuppongono una volontà effettiva di rescindere il contratto debitamente
espressa, ma l’attribuzione
convenzionale di un effetto giuridico tipizzato – ovvero la cessazione del
rapporto – in conseguenza di un determinato comportamento.
Valerio
Pollastrini
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