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sabato 24 gennaio 2015

Dall’Inps i valori per il calcolo dei contributi 2015

Nella Circolare n.11 del 23 gennaio 2015, l’Inps ha determinato per l'anno 2015 i valori per il calcolo dei contributi  dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come noto,  la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, l’Istituto ha ricordato che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. (1).

Di conseguenza, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (2).

Considerato che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata  dall'Istat è stata pari allo 0,20%, la Circolare ha riportato  i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2015. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, ad € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio2015, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2015
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
47,68

Da ultimo, l’Istituto ha ricordato che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n.602/1970
Per i lavoratori in oggetto la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989 (3).

Cooperative sociali
Anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali,  per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, trovano applicazione le norme previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera.

Ne consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, il legislatore ha  fissato per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione minima (4),  da rivalutare annualmente.

Per l’anno 2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a € 26,49.

Anno 2015: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
26,49

Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge n.413/1984, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, per il 2015 il limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini contributivi è pari  ad € 26,49, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Tuttavia, l’operatività di detto minimale non esclude l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n.402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (5).

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n.250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente, detta retribuzione convenzionale, per l'anno 2015, è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).

Anno 2015: soci delle cooperative della piccola pesca
Euro
Retribuzione convenzionale mensile
662,00

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art.9 del D.Lgs. n.61/2000, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario  di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 47,68 x 6 /40 =  € 7,15

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 x 5 /36 =  € 6,62

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’art.3-ter del D.L. n.384/1992 ha introdotto, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2015 in € 46.123,00, a decorrere dall’1° gennaio 2015 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Sul punto, l’Istituto ha rammentato, infatti,  che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Anno 2015
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
46.123,00
Importo mensilizzato
3.844,00

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (6), per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2015, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.

Anno 2015
Euro
Massimale annuo della base contributiva
100,324,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (7).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2015, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.

Anno 2015
Euro
Trattamento minimo di pensione
501,89
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
200,76
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
10.440,00

(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Nella Circolare in commento, l’Inps ha riportato gli importi degli elementi retributivi che, per l’anno 2015, non concorrono  alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (8).

Anno 2015
Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
5,29
Fringe benefit (tetto)
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
15,49
Indennità di trasferta intera Estero
77,47
Indennità di trasferta 2/3 Estero
51,65
Indennità di trasferta 1/3 Estero
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
1.549,37
Indennità di trasferimento Estero (tetto)
4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
2.065,83

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato (9), rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a € 2.086,24.

Anno 2015
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
2.086,24

 
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 - Il contributo di solidarietà (10) (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, rivalutato sulla base dell’indice Istat, è pari, per l’anno 2015, ad € 100.324,00.

L’aliquota aggiuntiva (11) (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00  (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.324,00).

Va ricordato, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. L’Inps ha precisato che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori  già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 - Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2015

Fasce di retribuzione giornaliera
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
 
Giorni di contribuzione accreditati
da Euro
ad Euro
Euro
 
731,01
1.463,00
731,00
1
1.463,01
3.657,00
1.463,00
2
3.657,01
5.851,00
2.194,00
3
5.851,01
8.045,00
2.925,00
4
8.045,01
10.239,00
3.657,00
5
10.239,01
13.164,00
4.388,00
6
13.164,01
16.090,00
5.120,00
7
16.090,01
In poi
5.851,00
8

Il contributo di solidarietà (12), (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato - Per l’anno 2015, il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato in € 67,14. 

Anno 2015
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
67,14
 

SPORTIVI PROFESSIONISTI: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI
                                                                                               
Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 - Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato sulla base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2015, a € 100.324,00, il contributo di solidarietà (13), (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00.

L’aliquota aggiuntiva (14), (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (15).

Nella Circolare in commento, l’Inps ha  precisato che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 - Per l’anno 2015, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 322,00 (massimale annuo/312).

Il contributo di solidarietà, (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 322,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.344,00.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.

L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Valerio Pollastrini


1)      - secondo quanto disposto dall’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n.389/1989;
2)      - ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n.463/1983, conv. in Legge n.638/1983 (come modificato dall’art.1, comma 2, del D.L. n.338/1989, conv. in Legge  n.389/1989);
3)      - conv. in Legge n.389/1989;
4)      – in riferimento a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.402/1981, conv. in Legge n.537/1981;
5)      - cfr. Inps, Circolari nn.66/2007 e 179/2013;
6)      - previsto dall'art.2, comma 18, secondo periodo, della Legge n.335/1995;
7)      - cfr. art.7, comma 1, primo periodo, del D.L. n.463/1983 conv.  in Legge  n.638/1983, modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. n.338/1989, conv. in Legge  n.389/1989;
8)      - si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n.314/1997;
9)      -  di cui all’art.78 del D.Lgs. n.151/2001 (cfr. Circolare Inps n.181/2002;
10)  - ai sensi dell’art.1, comma 14, del D.Lgs. n.182/1997;
11)  - ai sensi dell’art.3-ter del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
12)  - ex art.1, comma 8, del D.Lgs. n.182/1997;
13)  - ex art.1, commi 4 e 5, D.Lgs. n.166/1997;
14)  - ex art.3-ter del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
15)  - cfr. Inps, Circolare n.7/2010;

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