Come
noto, la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti dalla legge.
Con
riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, l’Istituto ha ricordato che “la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”. (1).
Di
conseguenza, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere
quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Come
premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi
si deve tenere conto anche dei “minimali
di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti,
il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere adeguato, se inferiore,
al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al
9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (2).
Considerato
che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata
dall'Istat è stata pari allo 0,20%, la Circolare ha riportato i limiti di retribuzione giornaliera
rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2015. Tali
limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, ad €
47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio2015, pari a €
501,89 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2015
|
Euro
|
Trattamento
minimo mensile di pensione a carico del Fpld
|
501,89
|
Minimale di retribuzione
giornaliera (9,5%)
|
47,68
|
Da
ultimo, l’Istituto ha ricordato che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Lavoratori di
società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n.602/1970
Per
i lavoratori in oggetto la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali,
deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere
ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di
cui all’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989 (3).
Cooperative
sociali
Anche
per i lavoratori soci delle cooperative sociali, per la determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, trovano applicazione le norme previste per la
generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di
retribuzione giornaliera.
Ne
consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata
considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto
della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di
effettiva occupazione.
Minimale
contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai
fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento, il legislatore ha
fissato per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione
minima (4), da rivalutare annualmente.
Per
l’anno 2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni
convenzionali in genere è pari a € 26,49.
Anno 2015: retribuzioni
convenzionali in genere
|
Euro
|
Retribuzione
giornaliera minima
|
26,49
|
Retribuzioni
convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca
Per
quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge
n.413/1984, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, per il
2015 il limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini contributivi è pari ad € 26,49, alla stessa stregua di quanto
previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate
retribuzioni convenzionali.
Tuttavia,
l’operatività di detto minimale non esclude l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n.402/1981, qualora
questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni
convenzionali (5).
Retribuzione
convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa
Per
i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n.250/1958, il
cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla
base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente, detta retribuzione
convenzionale, per l'anno 2015, è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).
Anno 2015: soci delle
cooperative della piccola pesca
|
Euro
|
Retribuzione
convenzionale mensile
|
662,00
|
Minimale ai fini
contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche
per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di
minimale ai fini contributivi, l'art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989. La
retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se
inferiore, a quella individuata dall’art.9 del D.Lgs. n.61/2000, che fissa il
criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In
linea generale, nell’ipotesi di orario
di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
€
47,68 x 6 /40 = € 7,15
Qualora,
invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque
giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€
47,68 x 5 /36 = € 6,62
Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’art.3-ter
del D.L. n.384/1992 ha introdotto, a favore dei regimi pensionistici ai quali
sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle
quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10%.
Posto
che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno
2015 in € 46.123,00, a decorrere dall’1° gennaio 2015 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto
tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da
arrotondare a € 3.844,00. Sul punto, l’Istituto ha rammentato, infatti, che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione.
Anno 2015
|
Euro
|
Prima fascia
di retribuzione pensionabile annua
|
46.123,00
|
Importo
mensilizzato
|
3.844,00
|
Massimale annuo
della base contributiva e pensionabile
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile (6), per i
lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%,
è pari, per l'anno 2015, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è
pari a € 100.324,00.
Anno 2015
|
Euro
|
Massimale
annuo della base contributiva
|
100,324,00
|
Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al
1° gennaio dell'anno di riferimento (7).
Detto
parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno
2015, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.
Anno 2015
|
Euro
|
Trattamento
minimo di pensione
|
501,89
|
Limite
settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
|
200,76
|
Limite annuale
per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
|
10.440,00
|
(*)
Il limite annuo è pari a 200,76 x 52
Importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Nella
Circolare in commento, l’Inps ha riportato gli importi degli elementi
retributivi che, per l’anno 2015, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile
ai fini contributivi (8).
Anno 2015
|
Euro
|
Valore
delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
|
5,29
|
Fringe
benefit (tetto)
|
258,23
|
Indennità
di trasferta intera Italia
|
46,48
|
Indennità
di trasferta 2/3 Italia
|
30,99
|
Indennità
di trasferta 1/3 Italia
|
15,49
|
Indennità
di trasferta intera Estero
|
77,47
|
Indennità
di trasferta 2/3 Estero
|
51,65
|
Indennità
di trasferta 1/3 Estero
|
25,82
|
Indennità
di trasferimento Italia (tetto)
|
1.549,37
|
Indennità
di trasferimento Estero (tetto)
|
4.648,11
|
Azioni
offerte ai dipendenti (tetto)
|
2.065,83
|
Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
L’importo
dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato (9), rivalutato sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
calcolato dall'Istat nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a €
2.086,24.
Anno 2015
|
Euro
|
Importo a
carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
|
2.086,24
|
LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI
Lavoratori iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 - Il contributo di
solidarietà (10) (nella misura
del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del
lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, rivalutato
sulla base dell’indice Istat, è pari, per l’anno 2015, ad € 100.324,00.
L’aliquota
aggiuntiva (11) (1% a carico
del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per
l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a €
3.844,00 (e sino al massimale annuo di
retribuzione imponibile pari ad € 100.324,00).
Va
ricordato, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione. L’Inps ha precisato che
l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del
superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a €
46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in
eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie al 31 dicembre 1995 - Il massimale di
retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le
fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione
giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
Anno 2015
Fasce di
retribuzione giornaliera
|
Massimale di
retribuzione giornaliera imponibile
|
|
Giorni di
contribuzione accreditati
|
||
da Euro
|
ad Euro
|
Euro
|
|
||
731,01
|
1.463,00
|
731,00
|
1
|
||
1.463,01
|
3.657,00
|
1.463,00
|
2
|
||
3.657,01
|
5.851,00
|
2.194,00
|
3
|
||
5.851,01
|
8.045,00
|
2.925,00
|
4
|
||
8.045,01
|
10.239,00
|
3.657,00
|
5
|
||
10.239,01
|
13.164,00
|
4.388,00
|
6
|
||
13.164,01
|
16.090,00
|
5.120,00
|
7
|
||
16.090,01
|
In
poi
|
5.851,00
|
8
|
||
Il
contributo di solidarietà (12), (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del
datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di
retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota
aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al
massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle
predette fasce.
L’applicazione
di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a
fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile
effettuare il relativo conguaglio.
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato - Per l’anno 2015,
il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della
contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di
maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è
confermato in € 67,14.
Anno 2015
|
Euro
|
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo a tempo determinato
|
67,14
|
SPORTIVI
PROFESSIONISTI: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI
Sportivi
professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre
1995 - Posto
che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato sulla
base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2015, a € 100.324,00, il contributo
di solidarietà (13), (nella misura
dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del
lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di
€ 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00.
L’aliquota
aggiuntiva (14), (1% a carico
del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per
l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a €
3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a €
100.324,00). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere
osservato il criterio della mensilizzazione (15).
Nella
Circolare in commento, l’Inps ha precisato
che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto
del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a €
46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso,
sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Sportivi
professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre
1995 - Per
l’anno 2015, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a €
322,00 (massimale annuo/312).
Il
contributo di solidarietà, (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del
datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di
retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 322,00 e fino all’importo
giornaliero di € 2.344,00.
L’aliquota
aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al
massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.
L’applicazione
di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a
fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile
effettuare il relativo conguaglio.
Valerio
Pollastrini
1)
-
secondo quanto disposto dall’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in
Legge n.389/1989;
2)
-
ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 1, secondo periodo, del D.L.
n.463/1983, conv. in Legge n.638/1983 (come modificato dall’art.1, comma 2, del
D.L. n.338/1989, conv. in Legge n.389/1989);
3)
-
conv. in Legge n.389/1989;
4)
–
in riferimento a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.402/1981,
conv. in Legge n.537/1981;
5)
-
cfr. Inps, Circolari nn.66/2007 e 179/2013;
6)
-
previsto dall'art.2, comma 18, secondo periodo, della Legge n.335/1995;
7)
-
cfr. art.7, comma 1, primo periodo, del D.L. n.463/1983 conv. in Legge
n.638/1983, modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. n.338/1989, conv.
in Legge n.389/1989;
8)
-
si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n.314/1997;
9)
- di cui all’art.78 del D.Lgs. n.151/2001 (cfr.
Circolare Inps n.181/2002;
10) - ai sensi
dell’art.1, comma 14, del D.Lgs. n.182/1997;
11) - ai sensi
dell’art.3-ter del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
12) - ex art.1,
comma 8, del D.Lgs. n.182/1997;
13) - ex art.1,
commi 4 e 5, D.Lgs. n.166/1997;
14) - ex art.3-ter
del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
15) - cfr. Inps,
Circolare n.7/2010;
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