Nella
premessa, l’Istituto ha ricordato che il predetto beneficio si applica a tutti
i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni
e modalità di finanziamento specifiche, anche a quelli agricoli.
Poiché,
ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura
imprenditoriale del datore di lavoro, il beneficio in commento risulta
applicabile anche ai soggetti non imprenditori, quali, ad esempio, i liberi
professionisti.
Sempre
a proposito della platea dei destinatari, nella Circolare viene ribadito che restano
esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro
domestico, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede aliquote previdenziali di favore rispetto a
quelle ordinarie.
Per
quanto riguarda i requisiti di ammissione, l’Inps ha sottolineato come l’esonero
contributivo in oggetto spetti a condizione che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di
lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Il
legislatore, inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione
artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi
all’obiettivo della norma, ha escluso
l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore
assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di
lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a
questi collegate ai sensi dell’art.2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per
interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
La
misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di un
importo pari ad 8.060,00 € su base annua.
L’agevolazione,
tuttavia, risulta limitata esclusivamente alle nuove assunzioni con contratto a
tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2015. In relazione a questi rapporti, la durata massima della
riduzione contributiva sarà di trentasei mesi.
Come
chiarito dall’Istituto, le attese istruzioni per la fruizione della misura di legge
in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle
dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, verranno diramate a
breve attraverso un’apposita circolare.
1. Natura
dell’esonero contributivo
Sotto
il profilo soggettivo, la misura di esonero contributivo è rivolta all’assunzione di lavoratori che,
nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. La norma, pertanto, ha configurato una misura connotata
dalla natura tipica dell’incentivo all’occupazione.
In
relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo si
caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a
tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del
Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del
territorio nazionale. La sua applicazione, inoltre, prescinde da criteri di
discrezionalità amministrativa.
Si
tratta di caratteristiche che, a detta dell’Inps, svincolano l’applicazione del
beneficio dalle limitazioni disciplinate dall’art.107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (2).
2. Datori di
lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
Come
premesso, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla circostanza che rivestano o meno la natura di
imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero
contributivo in oggetto, pertanto, non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione
(3).
Nello
specifico, il beneficio in oggetto
risulta applicabile ai seguenti datori di lavoro:
datori
di lavoro imprenditori. In questa categoria, rientrano anche gli Enti Pubblici
Economici, tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità
giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale od esclusiva
un’attività economica ex art.2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri
imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Parimenti, la riduzione
contributiva in oggetto risulta applicabile anche agli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione,
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
datori
di lavoro non imprenditori. Intesi come tali, i datori di lavoro privati che
non svolgono attività imprenditoriale ex art.2082 cod. civ., quali, ad esempio,
associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato,
studi professionali, ecc..
3. Rapporti di
lavoro incentivati
L’esonero
contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
apprendistato;
lavoro
domestico.
Considerato
che la ratio della norma è quella di
incentivare l’adozione della tipologia
contrattuale caratterizzata dai requisiti della stabilità, è parere dell’Inps che fra le tipologie incentivate non possa
rientrare l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata a
tempo indeterminato (4).
Nella
Circolare in commento, l’Inps ha escluso la sussistenza di ragioni che possano
ostare all’applicazione del presente esonero contributivo al rapporto di lavoro
a tempo indeterminato instaurato per l’assunzione di personale con qualifica
dirigenziale, nonostante la normativa di riferimento per tale qualifica sia caratterizzata da profili di specificità,
con particolare riguardo alla discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro
di accedere al c.d. recesso ad nutum,
discrezionalità, peraltro, fortemente attenuata dalla contrattazione
collettiva.
L’esonero
contributivo, inoltre, è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una
cooperativa di lavoro (5).
Per
espressa previsione della norma, infine, l’esonero contributivo spetta anche
per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
4. Condizioni
per il diritto all’esonero contributivo
Le
condizioni complessive per il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo
triennale scaturiscono sia dalla natura della misura che dalle previsioni
specifiche della citata Legge di Stabilità 2015.
In
particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire
l’assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo
sistematizzati attraverso la Legge n.92/2012 (6), dall’altro, delle norme poste a
tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art.1, comma 118, della manovra, che, allo scopo di
favorirne la corretta ricognizione, vengono di seguito esposti con separata
evidenza.
In
particolare, per quanto riguarda i principi stabiliti dalla Legge n.92/2012 (7), l’esonero
contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti
condizioni:
l’assunzione
viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo
di lavoro, alla riassunzione di un altro dipendente licenziato nell’ambito di
un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. La
violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di
utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di
riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo
indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
il
datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia
interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale
straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione
siano finalizzati all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle
in possesso dei dipendenti interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo,
l’Inps ha ricordato che il rispetto della presente condizione interessa
esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva coinvolta dai sopra
citati interventi di integrazione salariale;
l’assunzione
riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore
di lavoro che, alla data del recesso, presentava elementi di relazione con il
datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza
degli assetti proprietari, ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o
collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore
del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore
somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della
somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova
assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire
dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore
di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione,
controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al
datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
l’inoltro
della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm, ecc.) (8) inerente
l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Tuttavia, in simili
casi la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di
decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della
comunicazione obbligatoria.
Fra
i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il
diritto alla fruizione degli incentivi, l’Istituto ha richiamato, inoltre,
l’art.4, comma 12, lettera a), della Legge n.92/2012, in base al quale
l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca
attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto
collettivo.
Tuttavia,
la Circolare in commento, con una visione decisamente innovativa rispetto alle
norme che nel tempo si sono succedute in materia di incentivi all’occupazione, ha
precisato che la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto
alla fruizione dell’esonero contributivo viene individuata nell’assenza, nei
sei mesi precedenti l’assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La
finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in
oggetto, pertanto, è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di una prospettiva, in virtù della
quale la specifica regolamentazione introdotta con la Legge di Stabilità 2015
reca disposizioni speciali che risultano prevalenti sui principi generali del
citato art.4, comma 12, della Legge n.92/2012, con specifico riferimento alle
condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma.
Conseguentemente,
secondo il parere dell’Inps, le nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle
complessive condizioni di legge illustrate nella Circolare, fruiscono dell’esonero
contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015, a prescindere dalla
circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di
legge o di contratto collettivo.
Venendo,
infine, ai vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2015, la fruizione del
diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla
data dell’assunzione, delle seguenti
condizioni:
il
lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, l’Istituto ha ricordato che il
contratto di apprendistato, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero
contributivo in oggetto, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Di
conseguenza, qualora il dipendente
assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un
rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il
datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia
avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine,
al lavoro intermittente, l’Inps ha osservato come la sussistenza di un rapporto
di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti
la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto
all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame;
il
lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della Legge di stabilità 2015, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con
società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.2359 c.c.,
nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
il
lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai
sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
5. Contratto di
somministrazione
L’esonero
contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche alle nuove
assunzioni a tempo indeterminato, nell’accezione illustrata nell’ambito della
presente Circolare, a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione
sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In
applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art.4, comma 13, della
Legge n.92/2012, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei
periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato,
purché i relativi rapporti siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati
dal quadro normativo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, primo fra i
tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto,
l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente che ha già prestato la sua
opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato,
godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo
triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a
tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di
lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo
dell’esonero.
6. Datori di
lavoro agricoli
In
virtù della previsione di cui al comma 119 dell’art.1 della Legge di Stabilità
2015, a decorrere dal primo gennaio dell’anno in corso, l’esonero contributivo
in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
che
non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Al riguardo, l’Istituto ha precisato che,
ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il
contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato,
pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto nel corso del 2014 un
rapporto di lavoro agricolo regolato sulla base del contratto di apprendistato,
il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo. Analoghe
considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
che
non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di
giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a
tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Per
quanto riguarda esclusivamente il settore agricolo, l’esonero contributivo non
è automatico, ma verrà riconosciuto nel
limite delle risorse stanziate, pari a:
- 2 milioni di euro, per l’anno 2015;
- 15 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2016 e 2017;
- 11 milioni di euro, per l’anno 2018;
- 2 milioni di euro, per l’anno 2019.
Il
riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo verrà
regolato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze e, pertanto, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su
base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non
prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
al richiedente.
Da
ultimo, occorre precisare che, in linea con la prassi previdenziale, nella nozione di rapporti di lavoro agricolo
rientrano, ai fini dell’ammissione al beneficio in commento, esclusivamente i
rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai, con conseguente esclusione di dirigenti, quadri ed
impiegati del settore agricolo.
7. Compatibilità
con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero
contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non è
cumulabile con “altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto,
assumendo a riferimento le forme di incentivo maggiormente diffuse, fruibili in
relazione alle nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto
esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di
lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di
donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi
ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree
geografiche (9).
Di
contro, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 può
essere cumulato, invece, con gli incentivi
di natura economica, fra i quali:
l’incentivo
per l’assunzione di giovani genitori (11), pari a 5.000,00 € fruibili, dal datore di lavoro, in quote
mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di
cinque lavoratori;
l’incentivo
all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi (12), pari al 50%
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto
per la durata residua del trattamento;
l’incentivo
inerente al “Programma Garanzia Giovani” (13);
Per
quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato
di giovani entro i 29 anni di età (15), pari ad 1/3 della retribuzione lorda entro
il limite mensile di 650,00 €, la cumulabilità con l’esonero contributivo
triennale della Legge di Stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti, nel
concorso di altri regimi agevolati, l’ammontare del primo incentivo non può
comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato
incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo
con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro superiore alla soglia mensile di 671,66 € (euro 8.060,00/12).
In
relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui alla presente Circolare
esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art.8 della Legge n.223/1991,
che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di
lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione
di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a
partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono
usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, del nuovo esonero
contributivo unitamente all’incentivo di natura economica di cui al predetto
comma 4 dell’articolo 8, pari al 50%
dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo
periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi,
ovvero di 24 mesi per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni,
ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore
a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno.
Analogamente,
il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo
indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
8. Assetto e
misura dell’incentivo
L’esonero
contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme
di contribuzione:
i
premi e i contributi dovuti all’Inail;
il
contributo, ove dovuto, al “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’art.2120 del c.c.” (16);
il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui
all’art.3, commi 3, 14 e 19, della Legge n.92/2012.
Come
indicato nella premessa, la manovra ha fissato in un triennio la durata massima
dell’esonero contributivo in commento, decorrente dalla data di assunzione del
lavoratore, che, si ricorda, deve intervenire nell’arco temporale ricompreso
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
L’esonero
non può comunque essere superiore al limite individuale di 8.060,00 € su base annua. In
relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia
massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico
orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge
ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Allo
scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero
contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 € (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 22,08 € (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno
di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul
piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi
a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate,
fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso
di rapporti di lavoro part-time.
La
contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque
oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel
rispetto della soglia massima pari a 8.060,00 € su base annua.
Valerio
Pollastrini
-
ai sensi dell’articolo 1, commi 118 e seguenti, della Legge n.190 del 23
dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015);
-
aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali;
-
individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati
dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
-
di cui agli articoli 33-40 del D.Lgs. n.276/2003;
-
ai sensi della Legge n.142/2001;
-
cfr. Circolare Inps n.137/2012;
-
c.d. Riforma Fornero;
-
di cui al D.M. del 30 ottobre 2007;
-
di cui all’art.4, commi 8 e seguenti, della Legge n.92/2012;
- di cui
all’art.13, della Legge n.68/1999;
- di cui al Decreto
del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010;
- di cui
all’art.2, comma 10-bis, della Legge n.92/2012;
- di cui al
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8
agosto 2014, come modificato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n.11 del 23 gennaio 2015 (in corso di registrazione da
parte della Corte dei Conti);
- di cui
all’art.5 del D.L. n.91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.116
dell’11 agosto 2014;
- di cui
all’art.1, del D.L. n.76/2013;
- di cui al comma
755 della Legge n.296/2006;