Con
la Circolare n.137 del 5 novembre 2014, l’Inps ne ha reso noti i contenuti e le
modalità di accesso.
Lavoratori per i
quali spetta l’incentivo
Il
nuovo incentivo spetta per le assunzioni in agricoltura dei lavoratori di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi;
b) privi di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
Le
assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015.
La
locuzione legislativa “giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque
anni”, comprende le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto
diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.
In
merito alla nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, per i dipendenti che hanno prestato attività lavorativa a
tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, l’Inps ha precisato che sono da
considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel
semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività
lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero
di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
Rapporti
incentivati - Misura e durata
dell’incentivo
L’incentivo
in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le
assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per
le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti
requisiti:
-
durata
almeno triennale;
-
periodo
di occupazione minima di 102 giornate annue;
-
forma
scritta.
Il
beneficio, altresì, può essere
riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto instaurato prima del primo luglio 2014.
Tuttavia,
l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o
trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento
occupazionale netto.
In
caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.
L’incentivo
è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e verrà
concesso per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi
di assunzione di OTI, l’incentivo verrà corrisposto in un’unica soluzione
decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi
di assunzione di OTD, invece, l’incentivo verrà corrisposto con le seguenti
modalità:
-
sei
mensilità dopo il primo anno di assunzione;
-
sei
mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
-
sei
mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo
sarà riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione
delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
L’incentivo
sarà riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i
contributi dovuti.
L’importo
annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui
assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:
a) 3.000,00 € per lavoratori OTD;
b) 5.000,00 € per lavoratori OTI.
In
caso di rapporto a tempo parziale il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.
Condizioni di accesso
al beneficio
Il
diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro,
dei seguenti requisiti:
-
Il
possesso della regolarità contributiva, l’osservanza delle norme poste a tutela
delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
-
la
regolarità con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e
15, della Legge n.92/2012.
Coordinamento
con altri incentivi
La
data prevista per la presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio in
argomento è quella del 10 novembre 2014.
Ricorrendone
i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive
eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.
Incremento
occupazionale netto
Per
poter fruire dell’incentivo è necessario che le assunzioni comportino un
incremento occupazionale netto calcolato, sulla base della differenza tra il
numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione ed il
numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.
Tuttavia, detto incentivo è comunque applicabile,
qualora l’incremento non avvenga per una delle cause seguenti:
-
dimissioni
volontarie del lavoratore;
-
invalidità
sopravvenuta o decesso del lavoratore;
-
pensionamento
per raggiunti limiti di età;
-
riduzione
volontaria dell’orario di lavoro;
-
licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Dal
momento che l’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento Comunitario n.651/2014
fa riferimento all’ “impresa”, l’incremento occupazione deve essere valutato
secondo la nozione del criterio di “impresa unica” definito dall’art.2, paragrafo
2, del Regolamento n.1408/2013 (2).
La
base di computo per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le
varie tipologie di lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, salvo il
lavoro cosiddetto accessorio.
Nel
computo devono essere considerati anche i lavoratori somministrati nell’ambito di un rapporto di
lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.
Il
lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di
un dipendente assente, invece, non si computa, mentre si computa il soggetto
sostituito.
Domanda di
ammissione al beneficio
Per
accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps una specifica istanza.
Detta
domanda potrà essere presentata a partire dal 10 novembre 2014.
La
domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via
telematica, accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”,
disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” - sezione
“Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
Tramite
la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di
ammissione al beneficio che sarà riportato, a cura dell’operatore, previa
verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”.
Nella
Circolare, infine, l’Inps ha preannunciato un prossimo Messaggio nel quale
saranno rese note le modalità di fruizione del beneficio, nonché le necessarie istruzioni alle Sedi
territoriali per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla
norma.
Valerio
Pollastrini
1)
-
convertito con modificazioni dalla Legge n.116 dell’11 agosto 2014;
2)
-
cfr. Circolare INPS n.102/2014;
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