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giovedì 6 novembre 2014

Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli

L’art.5 del D.L. n.91 del 24 giugno 2014 (1) ha introdotto un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro agricolo che assumano, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015,  giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

Con la Circolare n.137 del 5 novembre 2014, l’Inps ne ha reso noti i contenuti e le modalità di accesso.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Il nuovo incentivo spetta per le assunzioni in agricoltura dei lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)    privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b)    privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015.

La locuzione legislativa “giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni”, comprende le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.

In merito alla nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, per i dipendenti che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, l’Inps ha precisato che sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.

Rapporti incentivati -  Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:

-         durata almeno triennale;

-         periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;

-         forma scritta.

Il beneficio, altresì, può  essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014.

Tuttavia, l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.

L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e verrà concesso per un periodo complessivo di 18 mesi.

Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo verrà corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.

Nell’ipotesi di assunzione di OTD, invece, l’incentivo verrà corrisposto con le seguenti modalità:

-         sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;

-         sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;

-         sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L’incentivo sarà riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.

L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:

a)    3.000,00 €  per lavoratori OTD;

b)    5.000,00 € per lavoratori OTI.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

Condizioni di accesso al beneficio
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:

-         Il possesso della regolarità contributiva, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

-         la regolarità con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e 15, della Legge n.92/2012.

Coordinamento con altri incentivi
La data prevista per la presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio in argomento è quella del 10 novembre 2014.

Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

Incremento occupazionale netto
Per poter fruire dell’incentivo è necessario che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato, sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione ed il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

Tuttavia,  detto incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per una delle cause seguenti:

-         dimissioni volontarie del lavoratore;

-         invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-         pensionamento per raggiunti limiti di età;

-         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-         licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Dal momento che l’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento Comunitario n.651/2014 fa riferimento all’ “impresa”, l’incremento occupazione deve essere valutato secondo la nozione del criterio di “impresa unica” definito dall’art.2, paragrafo 2, del Regolamento n.1408/2013 (2).

La base di computo per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.

Nel computo devono essere considerati anche i lavoratori  somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.

Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un dipendente assente, invece, non si computa, mentre si computa il soggetto sostituito.

Domanda di ammissione al beneficio
Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps una specifica istanza.

Detta domanda potrà essere presentata a partire dal  10 novembre 2014.

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica, accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” - sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.

Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sarà riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”.

Nella Circolare, infine, l’Inps ha preannunciato un prossimo Messaggio nel quale saranno rese note le modalità di fruizione del beneficio, nonché  le necessarie istruzioni alle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Valerio Pollastrini


1)      - convertito con modificazioni dalla Legge n.116 dell’11 agosto 2014;
2)      - cfr. Circolare INPS n.102/2014;

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