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sabato 22 novembre 2014

Licenziamento orale - Assenze ingiustificate - Irreperibilità - Prova

Una dipendente, impugnato il licenziamento verbale   intimatole il 10 luglio 2013, aveva convenuto il datore di lavoro dinnanzi al Tribunale di Como, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia del recesso, con le conseguenze di cui all’art.18, comma 1, della Legge n.300/1970.

Nel costituirsi in causa, l’azienda resistente aveva contestato quanto ex adverso dedotto, allegando che la ricorrente si era resa irreperibile per rientrare sul posto di lavoro dopo un periodo di malattia e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Nell’accogliere la domanda della ricorrente, il Tribunale lombardo, nell’Ordinanza del 24 settembre 2014, ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale recesso, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del dipendente, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul dipendente è limitata alla sua estromissione dai rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell’art.2697, secondo comma, cod. civ. (1).

Ciò premesso, il giudice ha osservato che i principi predetti vanno applicati, mutatis mutandis, anche nel caso di specie, ove la resistente aveva eccepito che era stata la lavoratrice a determinarsi a non rendere più la propria prestazione lavorativa.

A fronte della deduzione della ricorrente circa l'intimazione di licenziamento orale in data 10 luglio 2013, invece, sarebbe stato onere della resistente dimostrare in giudizio che la  dipendente si era volontariamente allontanata dal luogo di lavoro.

Al contrario, la resistente non aveva prodotto alcuna documentazione utile a suffragare la propria tesi, come, ad esempio, richiami alla lavoratrice per assenze ingiustificate successive al 10 luglio 2013, data di fine della malattia certificata,  né aveva chiesto di essere ammessa alla prova diretta circa il volontario allontanamento della stessa, limitandosi unicamente a chiedere la prova contraria  sulle circostanze dedotte dalla parte ricorrente.

Il Tribunale, inoltre, aveva aggiunto che dalla prova orale offerta dalla ricorrente e dai documenti versati in atti erano emersi significativi elementi a favore della tesi del licenziamento verbale.

Di conseguenza, a fronte dell'esposto quadro probatorio ed in applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova delineato dai sopra richiamati precedenti della Cassazione in materia di licenziamento orale, il Tribunale adito ha considerato come accertato che la ricorrente era stata licenziata verbalmente in data 10 luglio 2013.

Il giudice, pertanto ha dichiarato il recesso inefficace e, ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n.300/1970, ha condannato l’azienda ha reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del recesso a quello della reintegrazione, dedotto l’eventuale aliunde perceptum.

In relazione allo stesso  periodo, inoltre, l’azienda dovrà provvedere  al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Valerio Pollastrini

1)      - v. ex multis Cass., Sentenza n.21684/2011;

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