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sabato 29 novembre 2014

Illegittimità del c.d. “sciopero delle mansioni”

Nella sentenza n.23672 del 6 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha assimilato il rifiuto del lavoratore di svolgere uno dei compiti a cui risulta contrattualmente obbligato all’illegittima fattispecie dello sciopero delle mansioni.

Come è noto, lo sciopero, del quale nel nostro ordinamento non esiste una definizione legale,  si configura, di fatto, nella mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte di una collettività di dipendenti, con corrispondente perdita della relativa retribuzione.

Nell’adempimento di uno sciopero, i lavoratori possono delimitare il mancato svolgimento della prestazione nell’arco di una o più  giornate, ovvero in periodi di tempo inferiori alla giornata, purché, tale ultima ipotesi non intacchi   la c.d. "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale viene meno l’interesse del datore di lavoro all’utilizzo delle energie del dipendente.

A questo proposito,  la giurisprudenza ha esteso  la nozione di sciopero anche alla mancata prestazione dello straordinario, là dove l'astensione si estrinseca nell’arco di una precisa delimitazione temporale relativa a  tutte le attività richieste al lavoratore.

Di contro,  il rifiuto di svolgere solo alcuni tra i compiti che il lavoratore è tenuto ad eseguire configura una ipotesi estranea al diritto di sciopero.

E' il caso del c.d. “sciopero delle mansioni”, comportamento costantemente ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza.

Nella vicenda al vaglio della Suprema Corte, un portalettere, in violazione dell'obbligo di sostituzione previsto dal Contratto Collettivo, si era rifiutato di effettuare la consegna della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale.

Al riguardo, gli ermellini hanno escluso che tale condotta   potesse rientrare nell’astensione dal lavoro straordinario o nell’astensione per un orario delimitato e predefinito.

Nel caso di specie,  il diniego si era risolto, piuttosto,  in un illegittimo  rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, assimilabile al c.d. “sciopero delle mansioni”, in quanto, tenendo conto dell’insieme delle attività contrattualmente richieste al dipendente, la predetta omissione aveva riguardato solo uno degli obblighi a suo carico. 

Valerio Pollastrini

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