In
particolare, l’istante aveva chiesto se detta disposizione si riferisca alle
dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a
quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.
Nella
premessa, il Ministero ha chiarito che la questione attiene alla lettura
dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art.4, comma 16, della L. n.
92/2012 – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e
dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del
bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero.
In
proposito, l’interpellato ha evidenziato che le modifiche introdotte dalla
Legge n.92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l’estensione, da un
anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario
attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela
rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice
o del lavoratore.
Circa
l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art.55, comma 5, stabilisce
che “nel caso di dimissioni di cui al
presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
La
disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55, nel suo complesso, è evidentemente
riferita all’ipotesi di “dimissioni”
presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino
al compimento di un anno di età del bambino (2).
Ciò
in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale
da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di
convalida delle dimissioni stesse.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari;
2)
-
cfr. artt.55, comma 1, e 54, comma 1;
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