Nella
pronuncia in commento la Suprema Corte ha chiarito che detta comunicazione non può limitarsi ad indicare genericamente le
categorie del personale in esubero, quali, ad esempio, operai, intermedi,
impiegati, quadri e dirigenti.
Attraverso
una simile indicazione generica,
infatti, non sarebbe possibile demarcare il piano di ristrutturazione aziendale. A tal
fine, inoltre, gli ermellini hanno sottolineato come l’eventuale successiva
conclusione di un accordo sindacale, previsto nella fase consultiva delle
procedure di mobilità, in assenza della specificazione
dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento, non sarebbe
in grado di sanare il richiamato difetto della comunicazione iniziale.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui all'art.4, comma 3, della legge n.223/1991;
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