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giovedì 2 ottobre 2014

Procedure di mobilità – Indicazione dei profili professionali in esubero

Nella sentenza n.16143 del 15 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità (1), nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, deve necessariamente specificare i profili professionali in esubero.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha chiarito che detta comunicazione non può limitarsi ad indicare genericamente le categorie del personale in esubero, quali, ad esempio, operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti.

Attraverso una simile indicazione  generica, infatti, non sarebbe possibile demarcare  il piano di ristrutturazione aziendale. A tal fine, inoltre, gli ermellini hanno sottolineato come l’eventuale successiva conclusione di un accordo sindacale, previsto nella fase consultiva delle procedure di mobilità, in assenza della  specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento, non sarebbe in grado di sanare il richiamato difetto della comunicazione iniziale.

Valerio Pollastrini


1)      - di cui all'art.4, comma 3, della legge n.223/1991;

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