Il
provvedimento in commento è stato reso necessario dalla sentenza n.153 dello scorso 4 giugno, emanata dalla Corte Costituzionale.
Si
tratta della pronuncia con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.66 dell’ 8 aprile 2003
(1), concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Con
la Circolare in commento il Ministero
del Lavoro ha integrato quanto contenuto nella precedente Circolare n.12552 dello scorso 10 luglio, nella quale
aveva diffuso le prime indicazioni operative a seguito della dichiarata
incostituzionalità di alcune sanzioni previste per la violazione delle norme in
materia di orario di lavoro.
Nella
prima Circolare il Ministero aveva chiarito che in tutte le situazioni
giuridiche pregresse, ancora aperte o pendenti, gli importi scaturiti dalle
violazioni oggetto del vaglio di legittimità Costituzionale (2) sarebbero
dovute essere rideterminati secondo il precedente regime sanzionatorio di cui
all’art.9 del R.d.l. n.692/1923 ed all’art.27 della Legge n.370/1934.
Con
l’ultimo intervento, invece, il Ministero ha integrato la precedente Circolare,
chiarendo che la rideterminazione dei suddetti importi dovrà essere effettuata
tenendo conto della previsione di cui all’art.1, comma 1177, della Legge n.296
del 27 dicembre 2006, ai sensi della quale “gli
importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in
materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono
quintuplicati”.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE;
(2)
-
artt. 4, 7, 9 e 10 del D.lgs. n.66/2003;
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