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mercoledì 3 settembre 2014

Sanzioni in materia di orario di lavoro

Nella Circolare n.14876 del 28 agosto 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle sanzioni previste in caso di violazione della normativa sull’orario di lavoro.

Il provvedimento in commento è stato reso necessario  dalla sentenza n.153 dello scorso 4 giugno,  emanata dalla Corte Costituzionale.

Si tratta della pronuncia con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.66 dell’ 8 aprile 2003 (1), concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Con la Circolare in commento il  Ministero del Lavoro ha integrato quanto contenuto nella precedente Circolare  n.12552 dello scorso 10 luglio, nella quale aveva diffuso le prime indicazioni operative a seguito della dichiarata incostituzionalità di alcune sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di orario di lavoro.

Nella prima Circolare il Ministero aveva chiarito che in tutte le situazioni giuridiche pregresse, ancora aperte o pendenti, gli importi scaturiti dalle violazioni oggetto del vaglio di legittimità Costituzionale (2) sarebbero dovute essere rideterminati secondo il precedente regime sanzionatorio di cui all’art.9 del R.d.l. n.692/1923 ed all’art.27 della Legge n.370/1934.

Con l’ultimo intervento, invece, il Ministero ha integrato la precedente Circolare, chiarendo che la rideterminazione dei suddetti importi dovrà essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all’art.1, comma 1177, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, ai sensi della quale “gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati”.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE;
(2)   - artt. 4, 7, 9 e 10 del D.lgs. n.66/2003;

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