L’articolo
29 del D.L. n.244 del 23 giugno 1995 (1) prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il
Ministero del Lavoro confermi o ridetermini la misura di questo sgravio,
mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
La
normativa dispone, altresì, che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino
all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l'anno
precedente, salvo conguaglio.
Nel
Messaggio n.6534 dell’11 agosto 2014, l’Inps ha annunciato che, poiché nel
periodo suddetto non è intervenuto l’atteso decreto, a decorrere dal 1°
settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al
beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%.
Valerio
Pollastrini
1)
-
convertito, con modificazioni, con Legge n.341 dell’8 agosto 1995 e successive
modifiche e integrazioni;
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