La
norma sopra richiamata, infatti, dispone
che “in caso di evasione connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel
caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per
cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta
giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge”.
Valerio
Pollastrini
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