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venerdì 5 settembre 2014

Licenziamento del lavoratore invalido

Nella sentenza n.14284 del 24 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che per il licenziamento di un invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, la generale disciplina normativa e contrattuale si applica solamente nel caso in cui il recesso sia motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Diversamente, ove invece il licenziamento  risulti determinato dall’aggravamento dell’infermità per la quale il lavoratore era stato iscritto nelle specifiche liste del collocamento obbligatorio, il recesso può essere legittimamente irrogato soltanto in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all’apposita Commissione Medica prevista dalla legge n.104/1992.

In conclusione, la Cassazione ha chiarito, inoltre, che il divieto di licenziamento per inidoneità fisica persiste anche in caso di aggravamento di una infermità diversa rispetto a quella che aveva dato luogo all’assunzione.

Valerio Pollastrini

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