Diversamente,
ove invece il licenziamento risulti
determinato dall’aggravamento dell’infermità per la quale il lavoratore era
stato iscritto nelle specifiche liste del collocamento obbligatorio, il recesso può
essere legittimamente irrogato soltanto in presenza della perdita totale della
capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e
l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui
accertamento compete all’apposita Commissione Medica prevista dalla legge
n.104/1992.
In
conclusione, la Cassazione ha chiarito, inoltre, che il divieto di
licenziamento per inidoneità fisica persiste anche in caso di aggravamento di
una infermità diversa rispetto a quella che aveva dato luogo all’assunzione.
Valerio
Pollastrini
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