Nel
caso di specie un’impresa, dopo un accertamento dell’Ispettorato del lavoro
conclusosi con l’attestazione di regolarità, era stata successivamente oggetto per
lo stesso periodo di un nuovo accertamento congiunto Inps-Inail, conclusosi questa volta con il recupero
contributivo per alcune responsabilità riscontrate nella stipulazione di
diversi contratti di apprendistato.
Nel
contestare la reiterazione della verifica ispettiva avente ad oggetto un
periodo precedentemente vagliato dall’Ispettorato, il datore di lavoro aveva
rilevato che la normativa di riferimento (1) stabilisce che gli accertamenti
amministrativi e contributivi conclusi con l'attestazione di regolarità non
possono formare oggetto di nuovi accertamenti.
Di
diverso avviso, invece, è stata la Suprema Corte che, investita della
questione, ha chiarito come il suddetto divieto non operi qualora a carico del
datore di lavoro vengano rilevati comportamenti omissivi o irregolari.
Valerio
Pollastrini
1)
Legge
n.335/1995 e successive modificazioni;
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