Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 3 settembre 2014

Esclusione degli extracomunitari dal pubblico impiego

Nella sentenza n.18523 del 2 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esclusione dal pubblico impiego degli extracomunitari regolari è pienamente legittima, almeno prima della Riforma attuata con la Legge Europea del 2013.

Il caso di specie è  scaturito dall’esclusione di una donna albanese, regolarmente soggiornante in Italia ed invalida, da un concorso pubblico per l’assunzione al Ministero dell’economia e delle finanze, indetto nel 2011, prima della richiamata Legge Europea.

La straniera aveva quindi impugnato le norme allora vigenti, ritenendole discriminatorie.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato le sentenze con le quali sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano respinto le rimostranze della donna.

In particolare, la Suprema Corte ha osservato come per l’accesso al lavoro, a differenza di quanto previsto nell’ambito delle prestazioni assistenziali, il legislatore dispone di una più ampia possibilità di contemperare le opposte esigenze costituzionalmente rilevanti.

Con tale affermazione gli ermellini hanno inteso chiarire che, nonostante nel lavoro privato operi il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, per ciò che attiene al pubblico impiego, invece, è necessario operare una valutazione in merito alla particolarità della funzione svolta alle dipendenze dello Stato.

Secondo la Cassazione la menzionata differenza tra i due diversi settori giustifica, tutt’ora, la preferenza per i cittadini italiani e per quelli comunitari.

In chiusura, la Suprema Corte ha ricordato come, da ultimo, la Legge Europea del 2013 abbia chiarito che i cittadini extracomunitari ora ammessi al pubblico impiego siano solamente quelli in possesso di un permesso di soggiorno a lungo periodo, nonché i rifugiati politici o i titolari di protezione sussidiaria.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento