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mercoledì 17 settembre 2014

Appalti pubblici – Recupero dei crediti retributivi per i dipendenti delle imprese appaltatrici

Nella sentenza n.15432 del 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per ottenere il pagamento di eventuali crediti retributivi, i dipendenti delle imprese appaltatrici della Pubblica Amministrazione  devono azionare la normativa speciale prevista dal Codice degli Appalti Pubblici.

Il caso di specie è quello che ha riguardato un dipendente della Court Reporting Nord, una società  appaltatrice, per contratto con il Ministero della Giustizia, del servizio di fono-registrazione presso il Tribunale di Pinerolo.

Al termine del rapporto, il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Pinerolo di condannare in solido l’azienda ed il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di alcune differenze retributive, nonché  dell’indennità di mancato preavviso.

Dopo che il Tribunale e, successivamente, la  Corte di Appello di Torino avevano accolto le domande del lavoratore, il Ministero della Giustizia aveva adito la Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte, al termine di una lunga disamina sulla normativa di riferimento, ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato come, ai sensi dell’art.29, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003, in caso di appalto di opere  o di servizi,  il  committente  sia obbligato in solido con l'appaltatore,  nonché  con  ciascuno  degli eventuali subappaltatori,  a   corrispondere   ai   lavoratori   i   trattamenti retributivi dovuti  in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la norma suddetta non può essere applicata per gli appalti  pubblici. In questo caso, infatti, i lavoratori debbono avvalersi della disciplina speciale prevista dall’art.4 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 che, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni,  impone all’Ente di liquidare direttamente ai lavoratori il credito vantato, sottraendone l’importo da quanto dovuto all’appaltatore.

Attraverso la richiamata disciplina, infatti, il legislatore attribuisce maggior disvalore al comportamento scorretto del datore di lavoro, in quanto lesivo degli interessi pubblici.

Conseguentemente, al caso di specie non può essere applicata la disciplina ordinaria, come, tra l’altro, sancito dall’art.9 del D.L. n.76 del 28 giugno 2013, che per le Pubbliche Amministrazioni lo esclude espressamente. 

In conclusione, la Cassazione ha precisato che, in caso di mancata utilizzazione degli strumenti previsti dalla normativa speciale, in via residuale sarà possibile  ricorrere  alla tutela di cui all'art.1676 c.c. che, ritenuta  dalla  consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, consente ai lavoratori di  proporre un’azione diretta contro il committente per il conseguimento di quanto  loro dovuto.



Valerio Pollastrini

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