Il
caso di specie è quello che ha riguardato un dipendente della Court Reporting
Nord, una società appaltatrice, per
contratto con il Ministero della Giustizia, del servizio di fono-registrazione
presso il Tribunale di Pinerolo.
Al
termine del rapporto, il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Pinerolo di
condannare in solido l’azienda ed il Ministero della Giustizia al pagamento in
suo favore di alcune differenze retributive, nonché dell’indennità di mancato preavviso.
Dopo
che il Tribunale e, successivamente, la
Corte di Appello di Torino avevano accolto le domande del lavoratore, il
Ministero della Giustizia aveva adito la Cassazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte, al termine di una lunga disamina sulla
normativa di riferimento, ha concluso con l’accoglimento del ricorso.
Nella
premessa, gli ermellini hanno ricordato come, ai sensi dell’art.29, comma 2,
del D.Lgs. n.276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi,
il committente sia obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali
subappaltatori, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto.
Tuttavia,
la Cassazione ha precisato che la norma suddetta non può essere applicata per
gli appalti pubblici. In questo caso,
infatti, i lavoratori debbono avvalersi della disciplina speciale prevista dall’art.4
del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 che, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni, impone all’Ente di
liquidare direttamente ai lavoratori il credito vantato, sottraendone l’importo
da quanto dovuto all’appaltatore.
Attraverso
la richiamata disciplina, infatti, il legislatore attribuisce maggior disvalore
al comportamento scorretto del datore di lavoro, in quanto lesivo degli
interessi pubblici.
Conseguentemente,
al caso di specie non può essere applicata la disciplina ordinaria, come, tra
l’altro, sancito dall’art.9 del D.L. n.76 del 28 giugno 2013, che per le
Pubbliche Amministrazioni lo esclude espressamente.
In
conclusione, la Cassazione ha precisato che, in caso di mancata utilizzazione degli
strumenti previsti dalla normativa speciale, in via residuale sarà possibile ricorrere
alla tutela di cui all'art.1676 c.c. che, ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile
anche ai contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni,
consente ai lavoratori di proporre un’azione
diretta contro il committente per il conseguimento di quanto loro dovuto.
Valerio
Pollastrini
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