In
particolare, il richiamato Decreto Interministeriale ha modificato i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella prospettiva di superamento degli stessi, prevista dalla Legge n.92/2012 (2).
Il
compito di individuare le priorità di intervento, risulta ora affidato agli accordi quadro, nonché alle
intese stipulate tra le Regioni e le parti sociali.
Nello
specifico, il Decreto Interministeriale ha disciplinato i criteri di
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla
normativa vigente, con particolare riferimento:
- al termine di presentazione delle istanze;
- alle causali di concessione;
- ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni per il sostegno del reddito;
- alle tipologie di datori di lavoro;
- ai lavoratori beneficiari.
Occorre
segnalare come, tra le novità più rilevanti previste per l’anno in corso, sia
stato introdotto un’ulteriore requisito, in base al quale il lavoratore, ai fini dell’accesso alla cassa integrazione
guadagni in deroga, dovrà vantare almeno 8 mesi di anzianità presso la stessa
azienda.
Il
trattamento in deroga, inoltre, potrà essere richiesto solamente dai soggetti
giuridici qualificati come imprese, tra le quali rientrano i piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c., come, ad esempio, gli artigiani, i
piccoli commercianti e i coltivatori diretti del fondo, con esclusione, quindi,
dei professionisti.
Per
una più esaustiva analisi di tutti requisiti, si consiglia la lettura del testo
integrale della Circolare:
Valerio
Pollastrini
- – norma che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.54/2013;
- – c.d. “Riforma del Lavoro Fornero”;
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