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martedì 5 agosto 2014

Per interrompere il comporto con le ferie è necessaria una richiesta formale

Nella sentenza n.17538 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che, al termine della malattia, usufruisca di un periodo di ferie senza averne effettuato la preventiva richiesta al datore di lavoro.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che al termine del periodo di comporto, la richiesta della ferie debba essere formalmente inoltrata all’azienda. In caso contrario, pertanto, risulta legittimo il recesso intimato al lavoratore.

Nel caso di specie, un dipendente, terminato il periodo di comporto contrattualmente previsto in caso di malattia, si era posto in ferie senza averne fatto una espressa richiesta scritta all’azienda.

Nel dirimere la controversia, la Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (1)  che consente al lavoratore di sostituire la malattia con le ferie maturate e non godute per evitare il decorso del periodo di comporto.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato come in altre pronunce (2) avesse già avuto modo di chiarire che in simili circostanze è indispensabile che il lavoratore richieda le ferie in forma scritta, affinché il datore di lavoro possa valutare il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.

A tale proposito, neanche l’eventuale stato di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia sarebbe idoneo ad impedire il licenziamento in caso di mancato assolvimento dell’obbligo della suddetta richiesta formale.

Valerio Pollastrini


(1)   - Cass., Sentenza n.11691/1998; Cass., Sentenza n.5078/2009;

(2)   - Cass., Sentenza n.3028/2003, Cass., Sentenza n.6043/2000;

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